Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale

Si vedano i commenti all’articolo 33 capoverso 1 lettere g, h e hbis oltre all’articolo 33 capoverso 2 LIFD e il numero 6.1.

Art. 11 cpv. 1

Il capoverso 1 prevede che i Cantoni riducano in modo adeguato l’imposta per i coniugi non separati legalmente o di fatto rispetto all’imposta dovuta dalle persone sole. Con l’imposizione individuale ogni persona è tassata per sé, quindi questa norma non è necessaria e verrà abrogata. I Cantoni devono decidere autonomamente come trattare le diverse categorie di contribuenti nel quadro del principio di costituzione dell’imposizione secondo la capacità economica.

Art. 18

Si vedano i commenti all’articolo 42 LIFD.

Art. 32 cpv. 2

Si vedano i commenti all’articolo 83 capoverso 2 LIFD e il numero 3.1.10.

Art. 33 cpv. 1, 2 e 3

Il capoverso 1 richiede unicamente l’adeguamento alla tariffa unitaria per le persone fisiche. Il termine «tariffe» deve essere sostituito con «tariffa».

In merito al capoverso 2 si vedano i commenti all’articolo 85 capoverso 2 e 3 LIFD.

Art. 33a cpv. 3

Si vedano i commenti all’articolo 89 capoverso 3 LIFD.

Art. 33b cpv. 2 e 3

Si vedano i commenti all’articolo 89a capoversi 2 e 3 LIFD.

Art. 35a cpv. 1 lett. a

Si vedano i commenti all’articolo 99a capoverso 1 lettera a LIFD.

Art. 36a cpv. 2

La rettifica in caso di attività lucrativa di entrambi i coniugi non è più necessaria con l’imposizione individuale e quindi il capoverso è abrogato.

Art. 40 Situazione procedurale dei coniugi

Si vedano i commenti all’articolo 113 LIFD.

Art. 57 cpv. 4

Si vedano i commenti all’articolo 180 LIFD.