Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale

Art. 117 cpv. 3 e 4

L’introduzione dell’imposizione individuale comporta l’abrogazione delle disposizioni relative alla notificazione ai coniugi di decisioni, comunicazioni, atti ecc. Tutte le comunicazioni delle autorità fiscali indirizzate ai coniugi devono essere personali, esattamente come avviene oggi per i contribuenti separati, divorziati o non coniugati.

Art. 147 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. d

L’introduzione di una deduzione decrescente per differenza di reddito comporta una forte interdipendenza degli atti relativi ai coniugi. Infatti, se il reddito netto di uno dei coniugi subisce un adeguamento, è possibile che anche la deduzione per differenza di reddito debba essere corretta di conseguenza. Per chiarezza, la variante 2 prevede la possibilità di revisione legata alla deduzione per differenza di reddito. Si confronti, a tale proposito, il numero 3.1.6.3.

In questi casi, se il richiedente adduce come motivo di revisione elementi che, con la diligenza che poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria, non si applica il capoverso 2, che esclude la revisione. Anche questo punto sarà esplicitato nella legge.

Art. 151 cpv. 3

La deduzione decrescente per differenza di reddito può incidere anche in caso di ricupero d’imposta. Procedendo in totale analogia rispetto alla revisione, in caso di modifica del reddito netto del coniuge, deve essere possibile esigere dal contribuente l’imposta non incassata. Ciò deve essere inserito in un nuovo capoverso della variante 2. Si confronti, a tale proposito, il numero 3.1.6.4.

In questi casi non deve essere applicato il capoverso 2 che esclude il ricupero d’imposta se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa del reddito, della sostanza e dell’utile netto e ha giustificato in modo adeguato il capitale proprio, e se l’autorità fiscale ha accettato la valutazione, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente. Anche questo punto sarà esplicitato nella legge.

Art. 180

Con l’imposizione individuale i coniugi sono trattati come tutti gli altri contribuenti, motivo per cui la disposizione specifica non è più necessaria e sarà abrogata.

Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 3 cpv. 3

Si vedano i commenti analoghi sugli articoli 8a, 9 capoverso e 9a LIFD.

Art. 6 cpv. 2

Si vedano i commenti all’articolo 14 LIFD.

Art. 9 cpv. 2 lett. g, h, hbis e k