Rapporto sui risultati 2 (altri)

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 55 pagine

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Osservazioni dei contrari:

• ATVSL, ECONS, SGV, EAIVT, VFAS e COO1 chiedono di modificare il tenore dell’ art. 103 cpv. 5 P-OETV come segue: «… Fanno eccezione i veicoli che non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento UE menzionato che sono importati direttamente in Svizzera per uso proprio e i veicoli di un tipo di cui non vengono prodotte più di 100 unità all’anno.». Va pure modificato come segue l’art. 103 cpv. 7 P-OETV: «…Non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 6 i veicoli con una velocità massima per costruzione di 45 km/h nonché i veicoli importati direttamente in Svizzera per uso proprio.». Senza queste modifiche si creerebbero ostacoli commerciali che renderebbero più difficile l’accesso al mercato da parte di Stati al di fuori dell’UE. SGV fa inoltre presente che i sistemi di assistenza richiesti sono già presenti su molti veicoli non fabbricati per il mercato europeo. Occorre dunque disporre di maggiore spazio di manovra per poter immatricolare in Svizzera anche veicoli non fabbricati per il mercato UE, ma che ne soddisfano però i requisiti.

• UDC si oppone risolutamente all’obbligo di utilizzare sistemi di adattamento intelligente della velocità come pure alla predisposizione per l’allacciamento di eventuali «etilometri bloccamotore» in quanto ritiene che l’accento vada messo sulla responsabilità individuale dei conducenti. Insiste inoltre sulla necessità di tener conto della protezione dei dati dei conducenti nel contesto di crescente digitalizzazione dell’automobile.

• COO2 b fanno notare che nella pratica i sistemi di adattamento intelligente della velocità hanno notevoli difficoltà nel riconoscere i limiti di velocità in vigore, in particolare all’altezza di cantieri o in presenza di differenze regionali, con una conseguente riduzione della sicurezza stradale. Nel regolamento (UE) 2019/2144, in vigore dal 4 luglio 2022, è peraltro disciplinata la possibilità di disattivare questi sistemi: non si vede quindi perché prevedere qui una prescrizione imperativa, che pertanto è rifiutata. Lo stesso vale per i sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente. Viene inoltre fatto notare che i sistemi di assistenza alla retromarcia non hanno alcun effetto in termini di miglioramento della sicurezza dei veicoli e questo senza contare che il divieto di retromarcia è stato in più già recepito a partire dal 1° gennaio 2016 nell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (art. 17 ONC). Una prescrizione generale sulla telecamera per la retromarcia non è dunque proporzionata. Quanto alla protezione contro gli attacchi cibernetici e agli aggiornamenti non autorizzati dei software, il timore dei partecipanti è che i costruttori non pubblichino né lascino verificare i dati dei sistemi agli esperti malgrado questi abbiano il diritto di consultarli per ragioni di concorrenza. Per motivi di sicurezza e dell’eccessivo rischio di distrazione non trovano neppure opportuno segnalare una forte frenata con luci dei freni a lampeggiamento rapido. In Europa nessun Paese prescrive peraltro l’installazione di un etilometro blocca-motore come misura contro la guida in stato di ebrietà per cui è prematuro discutere di interfaccia per l’installazione di questi apparecchi. Questi apparecchi misurano solo l’abuso di alcol, ma non quello sempre più frequente di droghe. Impianti del genere potrebbero in più essere soggetti a manipolazioni, per cui si rifiuta una prescrizione imperativa al riguardo. Viene anche rifiutato l’obbligo di installare sistemi di rilevamento dell’angolo cieco. I partecipanti chiedono infine che i sistemi di assistenza al mantenimento di corsia e alla frenata d’emergenza possano essere disattivabili.

13/55 USTRA-D-0CB13401/111