Rapporto sui risultati 2 (altri)
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 55 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati
veicoli interessati (analogamente alle piccole serie), in questi casi un’eccezione non comporterebbe praticamente alcun pericolo per la sicurezza stradale.
• Secondo UPSA, ASMC e ASTAG, è improbabile che si riesca a creare in via d’ordinanza una
base legale federale sufficiente per obbligare tutti i conducenti ad avere nel veicolo un registratore di dati. Nel quadro della revisione della LCStr attualmente all’esame del Parlamento, il Consiglio federale ha peraltro esplicitamente rinunciato all’utilizzo di apparecchi di registrazione dei dati per i recidivi. Alla luce di tale contesto, UPSA e ASMC propongono di riesaminare la questione delle basi legali necessarie, prendendo eventualmente in conto l’eventualità di optare per una formulazione potestativa («potere » invece di «dovere»).
• SIK osserva che sarebbe auspicabile oltre che pratico poter installare un registratore della
distanza da percorrere e imporre l’obbligo di tachigrafo solo a partire da una velocità massima per costruzione di 45 km/h.
Osservazioni dei contrari:
• ATVSL, ECONS, SGV, EAIVT, VFAS e COO1 chiedono di modificare l’art. 102a cpv. 2 P-OETV
come segue: «… e i veicoli di un tipo di cui non vengono prodotte più di 100 unità all’anno nonché o veicoli importati direttamente in Svizzera per uso proprio.». Senza queste modifiche si creerebbero ostacoli commerciali che renderebbero più difficile l’accesso al mercato da parte di Stati al di fuori dell’UE.
• ACS fa osservare che nel quadro degli adeguamenti di Via Sicura da parte del Consiglio federale
si era esplicitamente rinunciato all’introduzione del registratore di dati sugli autoveicoli e respinge quindi la normativa proposta, non da ultimo per motivi di protezione dei dati.
• COO2 sono del parere che la formulazione imperativa sia eccessiva. Il recepimento del diritto
UE (regolamenti (UE) 2019/2144 e 2018/858) lede inoltre la legge svizzera sulla protezione dei dati. Il registratore di dati non può pertanto essere disciplinato in via d’ordinanza e necessita invece di una base legale formale.
15/55 USTRA-D-0CB13401/111