Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine
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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8
necessarie, le nuove prescrizioni entreranno in vigore prima dell’obbligo di installazione per i veicoli nuovi. Per questo motivo, il primo periodo della disposizione transitoria consente di installare il tachigrafo prescritto attualmente (GEN2 V1) per un intervallo di tempo limitato anche dopo il recepimento delle norme europee (cfr. art. 100 con rimando all’allegato 2 P-OETV).
Per l’obbligo di equipaggiamento a posteriori dei veicoli impiegati nel traffico transfrontaliero con l’UE sono esplicitamente indicate le date rilevanti del 2025. Risulta pertanto obsoleto l’obbligo dal 15 giugno 2034 di installazione a posteriori del tachigrafo GEN2 V1 recepito nell’articolo 222p capoverso 2 con la revisione dell’OETV del 21 novembre 2018.
Rimane invece valida la disposizione transitoria dell’articolo 222p capoverso 1 OETV. Riguardo ai termini di applicazione delle normative internazionali, l’OETV si basa sostanzialmente sulla data di importazione o costruzione del veicolo in Svizzera (art. 3b cpv. 1 OETV). L’immatricolazione può poi avvenire in un secondo momento, anche qualora le prescrizioni internazionali relative all’equipaggiamento si siano ulteriormente evolute dalla data di importazione. Nel caso del tachigrafo, si deve derogare a tale principio per evitare che, all’attraversamento della frontiera i conducenti debbano spiegare alle autorità esecutive estere perché un veicolo messo in circolazione per la prima volta dopo il 20 agosto 2023 sia ancora dotato del vecchio tachigrafo intelligente. In caso di immatricolazione a partire dal 21 agosto 2023 tali veicoli dovranno pertanto disporre del nuovo tachigrafo intelligente di seconda versione (GEN2 V2, cfr. anche n. 1.10).
Cpv. 2: con il sistema TTPCP III decade l’uso dell’apparecchio di registrazione montato sul veicolo con luci gialle rivolte in avanti. Nella fase transitoria potranno tuttavia essere montati apparecchi di questo tipo nonostante le modifiche normative. Anche i sostegni per tali apparecchi potranno rimanere attaccati al parabrezza onde evitare incrinature del vetro alla rimozione. Si tratta di due stanghette sottili che non ostacolano la visibilità diretta del conducente.
Cpv. 3: alla data di entrata in vigore della presente revisione, i veicoli già costruiti o importati in Svizzera secondo il diritto vigente e sprovvisti di approvazione generale UE potranno essere immatricolati per la prima volta senza la prova di resistenza meccanica della scocca ai sensi dell’articolo 121 capoverso 5 P-OETV.
Cpv. 4: i veicoli che alla data di entrata in vigore della presente revisione saranno già stati costruiti in Svizzera o importati senza approvazione generale UE potranno essere immatricolati per la prima volta senza la prova richiesta dal regolamento UNECE n. 118 sulla protezione antincendio.
Cifra II allegati 2, 5, 8 e 9
All. 2
L’allegato 2 riporta le versioni aggiornate delle prescrizioni tecniche internazionali sui veicoli vincolanti per la Svizzera (norme per la costruzione e l’equipaggiamento). Le date indicate nell’allegato 2 sono vincolanti per le disposizioni dell’OETV che rimandano direttamente al diritto europeo, così come per le ordinanze OETV 176, OETV 277 e OETV 378 che disciplinano i requisiti tecnici per i veicoli interamente conformi alle prescrizioni europee. L’allegato 2 viene aggiornato con le versioni più recenti delle normative europee (diritto UE e regolamenti UNECE).
All. 5
N. 213: il sintagma «con un peso totale fino a 12,0 t» è sostituito con «con un peso totale compreso tra 0,8 t e 12 t». La disposizione speciale nazionale prescritta al numero 213, secondo cui i veicoli con velocità massima non superiore a 45 km/h e peso totale fino a 12 tonnellate devono rispettare solo le prescrizioni sui gas di scarico per i motori di lavoro di cui al regolamento (UE) 2016/162879, è stata introdotta con la revisione dell’OETV del 21 novembre 2018 ed è in vigore dal 1° maggio 2019. Il
76 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1; RS 741.412).
77 Ordinanza del 16 novembre 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2; RS 741.413).
78 Ordinanza del 16 novembre 2016 concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3; RS 741.414).
79 Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE, GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1068, GU L 230 del 30.6.2021, pag. 1. 40/46 ASTRA-D-9B893401/507