Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine

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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8

numero 213 è destinato alle aziende produttrici di veicoli comunali svizzeri, le quali hanno bisogno di acquistare separatamente i motori da montare sui loro veicoli. Per i motori degli autocarri Euro VI ciò non è quasi più possibile perché funzionano correttamente solo come sistema completo insieme al veicolo cui sono destinati. I motori di lavoro sono gli unici disponibili sul mercato senza limiti come unità separata. Il regolamento (UE) 2016/1628 ha introdotto una nuova norma sui gas di scarico relativamente rigida per i motori di lavoro di potenza più elevata, la cosiddetta fase V. Ciononostante la disposizione speciale nazionale di cui al numero 213 permetterebbe di applicare ai veicoli con velocità massima limitata e peso molto ridotto, quali ciclomotori, motoleggere e quadricicli leggeri a motore, le prescrizioni in materia di gas di scarico che il regolamento appena menzionato prevede per le motoseghe. Ciò rappresenterebbe un notevole passo indietro rispetto alle norme sui gas di scarico regolarmente applicabili a tali veicoli. Al fine di escludere questi veicoli con peso totale massimo autorizzato limitato dal campo di applicazione del numero 213, la disposizione speciale è adattata in modo tale da non essere più applicabile ai veicoli con peso totale inferiore a 800 kg.

All. 8 n. 11

Aggiornamento dei rimandi al diritto UE.

All. 9

N. 222: nella versione italiana vengono sostituiti i seguenti termini adattando se del caso la formulazione: «sedile» con «seduta», «autocarri» con «autobus» e «furgoncini» con «minibus».

N. 241.3: nella versione italiana «autocarri» è corretto con «autobus».

N. 25: il peso standard determinante per definire il numero di posti dei passeggeri di automobili e autofurgoni viene allineato al diritto UE (68 kg anziché gli attuali 75 kg).

Cifra III

La dispensa dall’omologazione per i sistemi di avviso acustico soppressa dall’articolo 82 capoverso 1bis OETV è ora disciplinata nell’allegato 1 numero 2.2 OATV (cfr. anche spiegazioni relative all’art. 82 cpv. 1bisP-OETV).

4.2 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Sostituzione di espressioni

Nella versione italiana sono sostituiti, per motivi di uniformità inter e intratestuale, i seguenti termini ed espressioni: «veicoli speciali» con «veicoli eccezionali», «veicoli e trasporti speciali» e «veicoli speciali e trasporti speciali» con «veicoli e trasporti eccezionali», «rimorchi speciali» con «rimorchi eccezionali», «per la loro costruzione» con «per costruzione».

Art. 3 cpv. 2

Adeguamento terminologico («torpedoni» è sostituito con «autobus») per motivi di uniformità intratestuale e riformulazione della versione italiana.

Art. 3a cpv. 3

Adeguamento terminologico («furgoncini» è sostituito con «minibus») e riformulazione della versione italiana.

Art. 58 cpv. 2

Nella versione italiana «trasporti speciali» è sostituito con «trasporti eccezionali».

Art. 67 cpv. 2 lett. b n. 1

Modifica conseguente all’innalzamento della velocità massima per costruzione da 30 km/h a 40 km/h per le raccoglitrici agricole e forestali (n. 1.13). La velocità di 40 km/h sarà ammessa solo se rispettato il regolare carico per asse di 11,5 t per gli assi singoli motori. Al numero 1, relativo al carico per asse massimo autorizzato di 14 t per le raccoglitrici agricole e forestali con pneumatici larghi, viene perciò inserito il limite di velocità massima per costruzione di 30 km/h (cfr. anche art. 95 cpv. 2 lett. b n. 1 P-OETV). 41/46

ASTRA-D-9B893401/507