Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/43: Rapporto sullo stato dei programmi di ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con modifica dei decreti federali, e sulla prospettiva FERROVIA 2050 · 98 pagine

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ampliamento devono soddisfare gli obiettivi definiti nella Prospettiva FERROVIA 2050 per il traffico merci e viaggiatori.

Successiva fase di ampliamento: messaggio 2030

Con il messaggio 2030 è prevista poi la successiva fase di ampliamento, completamente elaborata secondo l’articolo 48 Lferr e l’articolo 15 e segg. OCPF sulla base della Prospettiva FERROVIA 2050 e del programma d’offerta 2035 precedentemente aggiornato e perfezionato. I lavori di pianificazione per il messaggio 2030 e la fase di ampliamento in esso contenuta inizieranno presumibilmente nel 2024.

2.4 Compatibilità tra i compiti e le finanze

Il FIF permette una pianificazione a finestra mobile del progetto e mette a disposizione i mezzi finanziari necessari per ampliare l’infrastruttura ferroviaria a tappe e in funzione del fabbisogno. La cornice di riferimento è data dal PROSSIF, che a sua volta si basa sul fabbisogno documentato e sui programmi d’offerta. Compiti e finanziamento sono strettamente coordinati, con il FIF che deve finanziare tutti i costi per l’esercizio, il mantenimento della qualità o l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria.

2.5 Attuazione

Le spiegazioni riportate di seguito si riferiscono esclusivamente ai decreti inclusi nel presente progetto e hanno per oggetto gli adeguamenti necessari secondo il numero 2.1.

2.5.1 Esecuzione

Gli adeguamenti dei decreti federali concernenti il SIF, la FA 2025 e la FA 2035, illustrati nell’ambito del presente rapporto, non necessitano di ulteriori interventi a livello costituzionale, legislativo o di ordinanza. I programmi di ampliamento decisi possono essere ulteriormente progettati e realizzati con gli adeguamenti proposti.

Ogni quattro anni è stabilito un limite di spesa* da destinare all’esercizio e al mantenimento della qualità per concludere le convenzioni sulle prestazioni con i gestori dell’infrastruttura.

2.5.2 Responsabilità

Secondo l’articolo 87 della Costituzione33 (Cost.) la legislazione sui trasporti ferroviari compete alla Confederazione, la quale, secondo l’articolo 87a capoverso 1 Cost., assume inoltre l’onere maggiore del finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria. Il presente progetto non apporta alcuna modifica per quanto riguarda le responsabilità.

33 RS 101