Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/50: Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor) · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
2 Rapporto con il diritto europeo
Dal 27 giugno 2005 l’UE disciplina il controllo sugli strumenti di tortura in un regolamento a sé stante, il regolamento anti-tortura. Uno degli obiettivi di politica estera dell’UE consiste nel promuovere i diritti fondamentali nei Paesi terzi e nell’assicurare la regolamentazione di tali merci; l’atto normativo viene pertanto considerato un mezzo al servizio della politica estera. L’UE ha introdotto il primo regolamento formale a livello regionale sul controllo del commercio delle merci in oggetto. Il divieto assoluto di tortura, sancito dalle convenzioni sui diritti umani dell’ONU, lo si ritrova, a livello europeo, nella Carta dei diritti fondamentali. L’articolo 2 capoverso 2 della Carta sancisce che nessuno può essere condannato alla pena di morte, né essere giustiziato. Secondo l’articolo 4 della Carta nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Per quanto riguarda la Svizzera, il divieto assoluto della tortura e dei maltrattamenti figura nelle principali convenzioni sui diritti umani e nella CEDU.
Il regolamento anti-tortura dell’UE contempla divieti e obblighi di autorizzazione del commercio internazionale di merci utilizzabili per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Contiene tre elenchi di beni:
• l’allegato II contiene beni vietati, utilizzabili a livello pratico solo per la pena di morte o per la tortura. Il divieto concerne l’importazione, l’esportazione, il transito, la mediazione, la fornitura di assistenza tecnica, l’esposizione in occasione di fiere e la promozione;
• l’allegato III contiene la lista di controllo per i beni che potrebbero essere utilizzati per la tortura. Sono oggetto di autorizzazione l’esportazione, la mediazione e la fornitura di assistenza tecnica;
• l’allegato IV contiene la lista di controllo per i beni che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte. Anche in questo caso l’esportazione, la mediazione e la fornitura di assistenza tecnica sono soggette ad autorizzazione.
Il regolamento non disciplina né l’importazione nell’UE dei beni dell’allegato III o IV né il trasferimento degli stessi da uno Stato membro a un altro. Non vieta neppure il commercio interno all’UE dei beni dell’allegato II. Il regolamento è giuridicamente vincolante e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Per contenere il più possibile l’onere amministrativo a cui le imprese vanno incontro nell’esportazione di medicamenti salvavita, è previsto un sistema di autorizzazioni globali all’esportazione per i beni dell’allegato IV. Per ottenere un’autorizzazione generale le aziende devono dimostrare di disporre di controlli adeguati, così da impedire la vendita dei prodotti per l’esecuzione della condanna a morte.
L’autorità competente può respingere una domanda di autorizzazione se vi sono motivi sufficienti di ritenere che i beni elencati all’allegato III vengano impiegati per la tortura o i beni dell’allegato IV per la pena di morte. Inoltre, il transito dei beni dell’allegato III e IV è vietato, se il fornitore è a conoscenza che tali merci sono finalizzate alla tortura. Nel decidere se rilasciare o meno un’autorizzazione le autorità competenti degli Stati membri tengono conto di sentenze internazionali e dei risultati delle indagini dei comitati dell’ONU, del Consiglio d’Europa e dell’UE nonché dei rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura istituito dal Consiglio d’Europa e del relatore speciale dell’ONU sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment o punishment). Possono essere prese in considerazione anche altre informazioni rilevanti, comprese sentenze nazionali, rapporti o informazioni di altro tipo fornite da organizzazioni della società civile e informazioni sui limiti all’esportazione del Paese destinatario per i beni elencati negli allegati II e III.
Le autorità competenti negli Stati membri sono responsabili del monitoraggio dei divieti e degli obblighi di autorizzazione del regolamento. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire norme relative alle sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 33 capoverso 1 regolamento anti-tortura dell’UE). Il regolamento anti-tortura dell’UE obbliga gli Stati membri a pubblicare relazioni annuali di attività sulle autorizzazioni e le domande di licenza. Inoltre, ogni cinque anni ne viene riesaminata l’applicazione. Il prossimo riesame è previsto nel 2025.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
La nuova legge sugli strumenti di tortura intende disciplinare il commercio transfrontaliero di beni che possono essere utilizzati per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Il compito di aggiornare gli elenchi dei beni resta di competenza del Consiglio federale e viene eseguito apportando modifiche agli allegati di un’apposita ordinanza.
La legge opera una distinzione tra strumenti di tortura, il cui commercio è vietato, merci che possono essere utilizzate anche a scopo di tortura e medicamenti utilizzabili per eseguire la condanna a morte.
• L’importazione, l’esportazione e il transito degli strumenti di tortura devono essere vietati. Devono essere oggetto di divieto anche l’assistenza tecnica connessa a tali strumenti, nonché la loro promozione ed esposizione in occasione di fiere.
• Deve essere introdotto un obbligo di autorizzazione per l’esportazione dalla Svizzera di merci utilizzabili anche a scopo di tortura. Anche la fornitura di assistenza tecnica e la mediazione devono essere soggette ad autorizzazione, mentre il transito è vietato se vi è motivo di ritenere che le merci verranno impiegate per infliggere torture. Analogamente al regolamento europeo, la legge non deve applicarsi all’importazione in Svizzera delle merci che potrebbero essere usate anche per la tortura.
• I medicamenti usati per eseguire le condanne a morte, disciplinati dalla LATer dal 1° gennaio 2019, devono ora rientrare nel campo di applicazione della presente legge. Per le esecuzioni capitali può essere somministrata per via endovenosa una dose letale di determinate sostanze farmaceutiche (allegato IV del regolamento UE). Queste sostanze a duplice impiego, usate illecitamente per le esecuzioni, trovano normalmente diversi impieghi legittimi in campo medico (sono spesso medicamenti salvavita), veterinario e in altri ambiti.
3.2 Attuazione
Spetterà al Consiglio federale regolamentare le autorità di autorizzazione, di controllo, l’elenco dei beni e la procedura di autorizzazione tramite ordinanza. Poiché l’oggetto della nuova legge si sovrappone in parte a quello di altre normative [LBDI, LMB, LArm, legge del