Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/50: Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor) · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

dell’articolo 21 LAter, secondo cui l’esportazione di determinati medicamenti è soggetta ad autorizzazione, Swissmedic ha emesso solo poche autorizzazioni l’anno: nel 2019 sono state otto, nel 2020 13, nel 2021 tre e nell’anno in corso, il 2022, cinque. Sulla base di queste informazioni ci si aspetta una quantità esigua di domande in virtù di questa nuova legge.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna

Non si prevedono ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.3 Ripercussioni sull’economia

Si ritiene che le ripercussioni economiche della nuova legge saranno minime perché essa dovrebbe interessare un numero ridotto di aziende. Si stima che la portata economica, in particolare dell’esportazione degli strumenti di tortura all’estero, sarà moderata.

Lo studio di fattibilità del Consiglio d’Europa condotto nel 2019 (CDDH(2019)R92Addendum3) ha rivelato che negli Stati membri del Consiglio d’Europa vi è un piccolo numero di aziende che fabbricano, promuovono o scambiano beni di cui è possibile fare un uso indebito. Lo studio ha individuato un’azienda svizzera che pubblicizzava dispositivi per l’elettroshock concepiti per essere indossati. Nel frattempo però il materiale pubblicitario è stato rimosso dal sito. Inoltre, nel periodo 2014-2018 le aziende di almeno 27 Stati membri del Consiglio d’Europa, tra cui la Svizzera, hanno fabbricato o pubblicizzato mezzi antisommossa destinati alle autorità di perseguimento penale.

5.4 Ripercussioni sulla società

Non si attendono ripercussioni sanitarie o sociali in Svizzera. All’estero l’avamprogetto potrebbe avere ripercussioni sociali positive sulla popolazione locale. Vietando il commercio dei beni destinati all’esecuzione delle condanne a morte o alla pratica della tortura e limitando il commercio dei beni utilizzabili a tali scopi si contribuisce al rispetto dei diritti umani.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

L’avamprogetto si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è responsabile degli affari esteri, nonché sulla sua competenza in materia di legislazione penale. Inoltre, l’articolo 2 Cost. stabilisce che la Confederazione deve contribuire al rispetto dei diritti umani. La legge sugli strumenti di tortura soddisfa questo obiettivo poiché regolamenta il commercio transfrontaliero dei beni utilizzabili per scopi che violano i diritti umani, cioè per la tortura e la pena di morte.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La regolamentazione del commercio transfrontaliero degli strumenti di tortura è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Con la presente legge viene attuata la raccomandazione del Consiglio d’Europa e la Svizzera rinnova l’impegno a contrastare la pena di morte e la tortura.

L’Accordo di libero scambio Svizzera-UE29 (articolo 2) si applica ai beni di cui ai capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Tra questi figurano anche i beni che verrebbero elencati nell’ordinanza di esecuzione. Secondo l’accordo non possono essere introdotte nuove restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione o misure per il commercio tra l’UE e la Svizzera (articoli 13 e 13A). L’accordo di libero scambio consente, tuttavia, all’articolo 20, di ricorrere a divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito, se necessari a tutelare la salute e la vita delle persone. La stessa eccezione è prevista dalla Convenzione AELS30 (articolo 13). Poiché la legge sugli strumenti di tortura regolamenta il commercio dei beni utilizzabili per la tortura e la pena di morte, essa contribuisce alla tutela della salute e della vita delle persone. La legge non è pertanto in contrasto con l’accordo di libero scambio né con la Convenzione AELS.

6.3 Forma dell’atto

In virtù dell’articolo 164 capoverso1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale e, tra queste, in particolare quelle che riguardano diritti costituzionali. L’avamprogetto prevede restrizioni alla libertà economica e disposizioni penali. Occorre pertanto emanare una legge formale.

6.4 Subordinazione al freno delle spese

L’avamprogetto non genera costi che sottostanno al freno delle spese (articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.).

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Il presente avamprogetto non ha ripercussioni sul principio di sussidiarietà e dell’equivalenza fiscale.

29 RS 0.632.401

30 RS 0.632.31