Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/50: Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor) · 11 pagine

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Sezione 4: Disposizioni penali

Articolo 9 Infrazioni

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, viola i divieti di cui all’articolo 4 capoverso 1, 5 capoverso 2 o 6 capoverso 2 (cpv. 1 lettera a) o esegue, senza disporre della necessaria autorizzazione, un’attività soggetta ad autorizzazione (cpv. 1 lettera b). La stessa pena è prevista per una persona che fornisce o fa fornire, esercita o fa esercitare la mediazione dei beni di cui agli articoli 4–6 a un destinatario o verso un luogo di destinazione diversi da quelli che figurano nell’autorizzazione (cpv. 1 lettera c) o spedisce i beni di cui agli articoli 4–6 a una persona sapendo o presumendo che li trasmetterà per via diretta o indiretta a un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti (cpv. 1 lettera d). È punito con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente o per negligenza, fornisce indicazioni errate su fatti determinanti per l’autorizzazione (cpv. 2 lett. a), non osserva una delle condizioni legate a un’autorizzazione (cpv. 2 lett. b), oppure omette di notificare o non notifica correttamente i beni di cui agli articoli 4–6 destinati all’importazione, all’esportazione o al transito (cpv. 2 lett. c). Se l’autore ha commesso i reati di cui ai capoversi 1 e 2 per negligenza, la pena è una multa (cpv. 3).

Articolo 10 Infrazioni commesse nell’ambito della conduzione aziendale

In caso di infrazioni commesse nell’ambito della conduzione aziendale si applica l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197425 sul diritto penale amministrativo (DPA).

Articolo 11 Giurisdizione e obbligo di denuncia

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni sottostanno alla giurisdizione penale federale. Le autorità sono soggette all’obbligo di denunciare i reati.

Sezione 5: Collaborazione tra le autorità

Articolo 12 Coordinamento

Poiché una fattispecie disciplinata dalla LSTor potrebbe rientrare anche nel campo di applicazione di leggi preesistenti, si rende necessario un coordinamento da parte delle autorità competenti. Una disposizione simile è già contenuta nella LPSP (art. 16). Le leggi prese in considerazione sono la LArm, la LPSP e la LBDI. Sia le sostanze irritanti che i dispositivi di lancio possono quindi essere disciplinati dall’allegato 2 dell’ordinanza d’esecuzione, dalla LBDI e dalla LArm. Oltre al coordinamento previsto al capoverso 1 dell’articolo qui commentato, viene proposto di adeguare la LBDI per fare in modo che sia applicabile solo se la LSTor non lo è (v. art. 17). Inoltre, ad esempio, un’attività soggetta ad autorizzazione considerata assistenza tecnica ai sensi della LSTor (art. 5 e 6) può rientrare anche nel campo d’applicazione della LPSP. Una formazione sui beni elencati all’allegato 2 dell’ordinanza di esecuzione può così essere in linea con la LSTor ma in contrasto con gli obiettivi della LPSP. Viene perciò anche proposto di inserire la LSTor nell’apposita disposizione della LPSP sul coordinamento (v. commento all’art. 17).

La potenziale sovrapposizione con leggi preesistenti vale anche per la LMB. In questo caso sono interessate le esportazioni di gas lacrimogeni, disciplinate anche dall’allegato 2 dell’ordinanza di esecuzione. Può darsi che non vi siano le premesse per un rifiuto ai sensi della LSTor ma che il Paese di destinazione violi sistematicamente e gravemente i diritti umani o sia coinvolto in un conflitto armato. La LSTor è pertanto applicabile solo se non lo è la LMB (capoverso 2).

Articolo 13 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

Le autorità federali competenti come pure gli organi di polizia cantonali e comunali si comunicano e comunicano alle apposite autorità di vigilanza i dati necessari all’applicazione della presente legge (cpv 1).

Affinché le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni possano considerare tutti i dati pertinenti a una richiesta loro inoltrata è importante che le autorità penali le informino tempestivamente sulle sentenze emesse nel campo di applicazione della presente legge, della LMB, della LArm, della LEspl, della legge federale sulle misure economiche esterne26 e della LBDI (cpv. 2).

Lo scambio automatico di dati è importante soprattutto nel caso in cui non sia l’autorità d’autorizzazione stessa ad aver sporto denuncia, così da impedire che la mancanza di informazioni porti al rilascio dell’autorizzazione.

Articolo 14 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere e straniere

L’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni deve essere messa nella condizione di poter collaborare e scambiare dati con le autorità competenti di altri Stati membri del Consiglio d’Europa. L’idea di fondo di questa disposizione è fare in modo che la Svizzera possa ricevere dati dall’estero solo se anch’essa è a propria volta in grado di trasmetterne. In questo modo viene quindi attuato lo scambio di informazioni sulle autorizzazioni e le esportazioni tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa previsto dalla raccomandazione.

Lo scambio d’informazioni va limitato all’esecuzione della legge in Svizzera e di equivalenti prescrizioni straniere. Le autorità straniere sono vincolate a un dovere di discrezione e al segreto d’ufficio e garantiscono un’adeguata tutela dallo spionaggio industriale (cpv. 1 lett. b).

I dati che l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni può trasmettere all’estero riguardano la natura, la quantità, il luogo di destinazione e d’utilizzazione, l’impiego nonché il destinatario finale dei beni, le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura, anche mediata, dei beni e le modalità finanziarie dell’operazione (cpv. 2).

25RS 313.0

26 RS 946.201