Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/50: Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor) · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb)19] e a quello della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero20 (LPSP), si rende necessario un coordinamento formale e materiale (v. commenti all’articolo 12). Anche questo dev’essere disciplinato dal Consiglio federale mediante ordinanza.

4 Commento ai singoli articoli

Ingresso

L’ingresso rinvia all’articolo 54 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale del 18 aprile 199921 (Cost.); in particolare, il capoverso 1 afferma che gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. Poiché la presente legge regolamenta il commercio transfrontaliero di beni che possono essere utilizzati per la tortura e la pena di morte, essa rientra nell’ambito degli affari esteri e contribuisce al rispetto dei diritti umani, come sancito al capoverso 2 Cost.

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

L’oggetto della presente legge è il commercio transfrontaliero di beni che possono essere utilizzati per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. La legge concerne l’importazione, l’esportazione e il transito di tali beni come pure la mediazione, la promozione e l’assistenza tecnica connessa alle suddette merci. Il campo d’applicazione coincide con quello della raccomandazione del Consiglio d’Europa e del regolamento anti-tortura dell’UE.

Il Consiglio federale decide quali beni sono disciplinati dalla presente legge; questi vengono poi elencati negli allegati dell’ordinanza di esecuzione. L’allegato 1 conterrà l’elenco degli strumenti di tortura, l’allegato 2 quello delle merci che possono essere utilizzate anche a scopo di tortura (per le definizioni si rimanda al commento dell’articolo 3) e l’allegato 3 quello dei medicamenti che possono essere utilizzati per le esecuzioni capitali. Questo approccio a elenchi serve a garantire sicurezza giuridica agli attori economici coinvolti, che devono sapere con certezza quali merci sono disciplinate dalla legge.

Per le denominazioni dei beni elencati negli allegati il Consiglio federale darà importanza all’equivalenza con la legislazione degli Stati membri del Consiglio d’Europa che applicano la raccomandazione CM/Rec(2021)2 del 31 marzo 2021. In particolare, gli elenchi verranno redatti in conformità con gli allegati del regolamento anti-tortura dell’UE.

Articolo 2 Campo d’applicazione territoriale

La legge si applica al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali nonché alle enclavi doganali. Il campo di applicazione territoriale della legge sugli strumenti di tortura coincide così con quello della legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego22.

Sono pertanto ammesse solo le domande presentate da soggetti che hanno il domicilio, la sede o la loro stabile organizzazione nel territorio statale svizzero, del Principato del Liechtenstein, a Büsingen am Hochrhein o nelle valli Samnaun o Sampuoir. Contrariamente alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego, non sono previste eccezioni per i turisti.

La legge disciplina anche le merci che si trovano nei depositi doganali.

Articolo 3 Definizioni

Con strumenti di tortura si intendono beni che non hanno altra utilità pratica oltre a quella di essere utilizzati per la pena di morte, la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Si tratta dei beni elencati all’allegato II del regolamento anti-tortura dell’UE, tra cui forche, sedie elettriche, tavoli di contenzione, manette serrapollici ecc. Il commercio transfrontaliero di tali merci è vietato all’articolo 4. Secondo il Consiglio d’Europa gli strumenti di tortura sono una gamma piuttosto limitata di beni attualmente fabbricati o pubblicizzati da un esiguo numero di aziende a livello mondiale.

Con l’espressione strumenti che possono essere utilizzati anche per la tortura s’intendono beni che oltre ad essere utilizzati per l’esecuzione della condanna a morte e a scopo di tortura hanno anche altri impieghi pratici. Tali beni corrispondono a quelli elencati all’allegato III del regolamento UE. Ne costituiscono un esempio merci destinate alla contenzione degli esseri umani o armi e dispositivi a fini antisommossa ad uso delle autorità di perseguimento penale o per la protezione personale.

La definizione di mediazione corrisponde a quella riportata all’articolo 6 capoverso 3 LMB.

Il concetto di assistenza tecnica proviene dal regolamento UE. La raccomandazione del Consiglio d’Europa non contiene definizioni, ma nel relativo rapporto esplicativo figura la stessa definizione di assistenza tecnica utilizzata dall’UE, cioè qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico, che può assumere tra l’altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza e comprende le forme verbali di assistenza e l’assistenza prestata con mezzi elettronici. Mettere a disposizione informazioni liberamente accessibili non costituisce assistenza tecnica.

Sezione 2: Divieti e obblighi di autorizzazione

Articolo 4 Strumenti di tortura

Sono vietati l’importazione, il transito e l’esportazione degli strumenti di tortura (lett. a). Il capoverso 2 contiene un’eccezione a questo divieto. È fatto divieto a qualunque persona, entità o organismo in un Paese terzo di esercitare la mediazione di strumenti di tortura, indipendentemente dalla provenienza di questi ultimi (lett. b).

19 RS 946.231

20 RS 935.41

21 RS 101

22 Art. 1 OBDI