Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/50: Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor) · 11 pagine
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Sezione 6: Disposizioni finali
Articolo 15 Esecuzione
Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo nonché la procedura di autorizzazione e l’esecuzione alla frontiera vengono regolamentate dal Consiglio federale mediante ordinanza: degli strumenti di tortura e delle merci utilizzabili anche a scopo di tortura si occupa la Segreteria di Stato dell’economia, mentre per i medicamenti utilizzabili anche per le esecuzioni capitali l’autorità di riferimento è sempre Swissmedic. È comunque ipotizzabile il coinvolgimento di un’unità amministrativa come autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni. Anche il ruolo di altri uffici, come l’UDSC, deve essere regolamentato a livello di ordinanza. L’ordinanza stabilirebbe, tra le oltre cose, la durata di validità delle autorizzazioni.
Articolo 16 Rapporto
Come per la LBDI e la LEmb, ogni anno, nell’ambito del rapporto sulla politica economica esterna, il Consiglio federale è tenuto a riferire sull’applicazione della legge sugli strumenti di tortura. L’obbligo di rendicontazione è nell’interesse della trasparenza sull’operato del Consiglio federale.
Articolo 17 Modifica di altri atti normativi
Legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne
Poiché l’articolo 16 della presente legge prevede la redazione di un rapporto annuale sulla sua applicazione, l’articolo 10 della legge federale sulle misure economiche esterne è stato modificato per permettere di inserire la nuova normativa nell’elenco dei rapporti annuali sulla politica economica esterna.
Legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI), legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) e legge federale del 27 settembre 2013 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP)
Per poter disporre di tutte le informazioni rilevanti in sede di esame delle domande o di altre dichiarazioni, le autorità penali sono tenute a informare tempestivamente le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni sulle sentenze emesse nel campo di applicazione della LBDI, della LMB, della LSTor, della LArm, della LEspl e della legge federale sulle misure economiche esterne. Ciò corrisponde all’articolo 12 capoverso 2 LSTor. Considerate le potenziali sovrapposizioni nella fornitura di assistenza tecnica (v. il commento all’art.
12) si propone di inserire nella LPSP anche questa disposizione sull’assistenza amministrativa tra autorità svizzere.
Articolo 16 LPSP
I servizi che ai sensi della LSTor sono equiparati ad assistenza tecnica possono comunque essere considerati prestazioni di sicurezza private secondo la LPSP. Una fattispecie può pertanto rientrare sia nel campo d’applicazione della LSTor che in quello della LPSP. Poiché la valutazione materiale sulla base delle due leggi poggia su criteri diversi, potrebbero presentarsi problemi di coerenza nell’applicazione delle diverse basi legali. È quindi necessario modificare la LPSP così da permettere un coordinamento materiale delle fattispecie disciplinate sia dalla LPSP che dalla LSTor, come nel caso dell’articolo 16 LPSP in relazione alla LBDI, alla LMB e alla LEmb.
Legge sul controllo dei beni a duplice impiego
Articolo 2
Come già menzionato nel commento all’articolo 12, vi sono sovrapposizioni per i beni disciplinati dalla LSTor e dalla LBDI. Può darsi che ai sensi della normativa sui beni a duplice impiego l’esportazione possa essere autorizzata per mancanza di motivi di diniego mentre sarebbe considerata vietata ai sensi della LSTor se vi è motivo di ritenere che i beni da esportare siano destinati alla tortura. Perciò la LBDI diventa applicabile solo se la LSTor non lo è.
Articolo 3, lettera e
La modifica riguarda il testo francese ed è volta a precisare la definizione di mediazione.
Articoli 14, capoverso 1, lettera e
La modifica riguarda solo il testo francese ed è volta a correggere la grammatica e a chiarire l’enunciazione.
Legge federale del 15 dicembre 200027 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer)
Come già menzionato nell’articolo 5, l’attuale obbligo di autorizzazione previsto dalla LATer per l’esportazione di medicamenti utilizzabili per le esecuzioni capitali viene incorporato nella presente legge. In questo modo tutti i beni rilevanti regolamentati nell’UE sono riportati in un’unica legge.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Per l’attuazione della legge non è necessario istituire una nuova autorità. La legge può essere attuata nel contesto istituzionale esistente. Non si prevede la creazione di nuovi posti di lavoro.
Per farsi un’idea di quante domande di autorizzazione potrebbero arrivare, basta guardare all’UE. Nel 2017 l’UE ha rilasciato 292 autorizzazioni per medicamenti e beni utilizzabili per la tortura, nel 2018 231, nel 2019 281 e nel 2020 25728. Dall’entrata in vigore
27 RS 812.21
28 Relazione della Commissione al Parlamento sulle attività e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/125 del 14 ottobre 2021.