Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/50: Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor) · 11 pagine

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È fatto inoltre divieto a qualunque persona, organismo o istituzione di un Paese terzo di fornire od offrire formazioni sull’uso degli strumenti di tortura (lett. c).

È infine proibito promuovere gli strumenti di tortura e fornire la relativa assistenza tecnica. Nel divieto sono incluse anche le attività di promozione praticate da fabbricanti, venditori e aziende di marketing attraverso canali di comunicazione di massa, quali Internet, la televisione, la radio o la stampa. Inoltre, è vietato esporre e mettere in vendita strumenti di tortura in occasione di una mostra o fiera (lett. d). A causa dell’uso indebito di questi beni il Consiglio d’Europa raccomanda agli Stati membri di impedirne la promozione.

L’importazione, il transito e l’esportazione degli strumenti di tortura sono eccezionalmente autorizzati solo se questi sono destinati a un museo pubblico (cpv. 2). Con «museo pubblico» s’intendono edifici museali aperti al pubblico. La stessa eccezione è prevista dal diritto comunitario ma con margini più ampi, fino a includere anche la fornitura di assistenza tecnica. Il Consiglio federale è del parere che il regime eccezionale debba essere molto restrittivo, altrimenti il rischio che il divieto venga aggirato diventa piuttosto concreto.

Articolo 5 Strumenti che possono essere utilizzati anche per la tortura

L’esportazione e la mediazione di beni che possono essere utilizzati anche per la tortura e la fornitura di assistenza tecnica connessa a tali beni necessitano di autorizzazione (cpv. 1). Nell’UE vige lo stesso obbligo. Stando al rapporto esplicativo concernente la raccomandazione del Consiglio d’Europa, l’ONU e alcune ONG impegnate nella difesa dei diritti umani23 hanno più volte segnalato a livello globale l’uso indebito in pratiche di tortura di attrezzature speciali e beni in dotazione alle autorità di perseguimento penale. Inoltre, i dispositivi delle forze di polizia, soprattutto quelli a fini antisommossa, come lacrimogeni, spray al peperoncino, proiettili di plastica o di gomma, sono impiegati in maniera impropria durante proteste e altri assembramenti pubblici.

Come previsto dal regolamento europeo, è altresì vietato il transito di strumenti utilizzabili anche a scopo di tortura se vi è motivo di ritenere che tali strumenti siano destinati a questo utilizzo (cpv. 2).

Articolo 6 Medicamenti che possono essere utilizzati per le esecuzioni capitali

Dal 2019 la LATer regolamenta l’esportazione e il commercio all’estero di medicamenti che possono servire a giustiziare esseri umani (art. 21 cpv. 1 lett. c e cpv. 1bis). Secondo l’OAMed ogni singolo caso di esportazione o commercio di determinati medicamenti all’estero deve essere approvato da Swissmedic. I medicamenti utilizzabili per le esecuzioni capitali vengono inclusi nel campo di applicazione della nuova legge sugli strumenti di tortura per far sì che tutti i beni soggetti ad autorizzazione utilizzabili per la tortura o per la pena di morte siano disciplinati dallo stesso atto normativo (come nel caso del regolamento UE). L’attuale obbligo di autorizzazione per l’esportazione viene tuttavia esteso così da includere anche la fornitura di assistenza tecnica e la mediazione, come già accade nell’UE (cpv. 1). Diversamente dall’UE, la legge non prevede un’autorizzazione generale per l’esportazione, in quanto non prevista neanche dalla LATer. Gli agenti chimico-farmaceutici che vengono utilizzati per le esecuzioni capitali fungono anche da medicamenti salvavita. Per tale motivo l’obbligo di autorizzazione assicura che i medicamenti elencati non vengano ceduti a terzi per eseguire condanne a morte, senza però impedirne il commercio legittimo a scopo medico o veterinario. L’elenco degli agenti farmaceutici soggetti ad autorizzazione per l’esportazione pubblicato da Swissmedic viene incorporato nell’ordinanza di esecuzione come allegato 3. L’elenco comprende solo medicamenti utilizzati nelle esecuzioni capitali per i quali non esistono sistemi di controllo adeguati; in questo modo si impedisce che vengano indebitamente impiegati per giustiziare esseri umani.

Come per le merci che possono essere utilizzate anche a scopo di tortura, il transito di medicamenti utilizzabili per le esecuzioni capitali è anch’esso vietato se vi è motivo di ritenere che verranno impiegati per eseguire condanne a morte (cpv. 2).

Sezione 3: Condizioni per l’autorizzazione e relativa procedura

Articolo 7 Condizioni per l’autorizzazione

L’autorizzazione viene rilasciata se non vi è motivo di ritenere24 che i beni in questione saranno impiegati per la pena di morte, la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (cpv. 1). Non dev’esserci motivo di supporre che i beni esportati non restino presso il destinatario finale dichiarato (cpv. 2 lettera a) e, se il Paese d’origine pretende che è necessario il suo consenso per procedere alla riesportazione, occorre assicurarsi che il consenso venga ottenuto (cpv. 2 lett. b). Inoltre, analogamente all’articolo 6 capoverso 1 lettera c LBDI, non devono essere state ordinate misure coercitive conformemente alla LEmb che impediscono il rilascio dell’autorizzazione (capoverso 2 lettera c LSTor).

L’autorizzazione non viene inoltre concessa se il Paese di destinazione vieta l’operazione oggetto della richiesta sul proprio territorio (cpv. 3).

Un’autorizzazione può anche essere rilasciata a determinate condizioni, come ad esempio la pre-shipment verification e la postshipment verification (cpv. 4).

Articolo 8 Revoca dell’autorizzazione

L’autorizzazione deve essere revocata se in seguito al rilascio le circostanze sono cambiate a tal punto che i requisiti di cui all’articolo 7 capoversi 1-3 non sono più soddisfatti (cpv. 1).

Può inoltre essere revocata se le condizioni a cui è vincolata non sono rispettate (cpv. 2).

23 Amnesty International, Omega Research Foundation, Physicians for Human Rights, Stockholm International Peace Research Institute e Institute for Security Studies.

24 Una disposizione simile si trova all’articolo 6 OBDI. Il tribunale amministrativo federale ha spiegato nella sentenza B-4161/2020 dell’11 gennaio 2021 che «motivo di ritenere» implica qualcosa in meno del «sapere» e qualcosa in più del «non poter escludere»; «motivo di ritenere» sarebbe correlato a una probabilità che l’evento si verifichi che non necessariamente rasenta la certezza ma è comunque eccezionalmente alta (Consid. 4.5).