Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/59: Iv.pa. Diritto di voto e di elezione attivo per i sedicenni · 11 pagine

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studi12 dimostrano che se i giovani possono sperimentare il diritto di voto come una pratica sociale in seno alla famiglia, a medio e lungo termine la partecipazione al voto aumenta. In Austria, i diritti politici a livello nazionale sono concessi a partire dal sedicesimo anno d’età. Ricerche confermano che, nel prendere decisioni politiche, gli elettori al di sotto dei 18 anni dimostrano una competenza che non è inferiore a quella degli elettori più anziani13. In altre parole, la riduzione del limite d’età non incide negativamente sulla qualità delle decisioni democratiche. Essa potrebbe addirittura consolidare la fiducia nella democrazia. Studi condotti in Sudamerica e Austria dimostrano che chi può votare già a 16 anni ripone maggiore fiducia nel Parlamento, nei partiti politici e nella democrazia in generale di quanto non facciano gli altri elettori14.

5 Aspetti giuridici

5.1 Forma dell’atto, costituzionalità e compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto ridefinisce l’età a partire dalla quale i cittadini svizzeri possono esercitare i propri diritti politici a livello federale. Si tratta di una regola di rango costituzionale che, come quella attuale, figura nella Costituzione. Il progetto di revisione non introduce articoli costituzionali nuovi, ma si limita a modificare gli articoli 136 e 143. Inoltre, non è in contraddizione con altre disposizioni costituzionali ed è perfettamente compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Il progetto si traduce addirittura in un diritto di partecipazione dei giovani più ampio di quello sancito nell’articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo15.

5.2 Entrata in vigore e applicabilità diretta

La modifica costituzionale entra in vigore una volta accettata dal Popolo e dai Cantoni (art. 195 Cost.). Il nuovo diritto costituzionale è direttamente applicabile. Ciò significa che, dalla sua entrata in vigore, i cittadini svizzeri di 16 e 17 anni possono esercitare il diritto di voto e di elezione in materia federale direttamente in virtù degli articoli 136 e 143 Cost. e possono altresì lanciare e firmare referendum e iniziative popolari. Durante una fase transitoria, il diritto costituzionale più recente prevarrà dunque su disposizioni in materia di età relative al diritto di voto contenute in leggi federali precedenti, senza che ciò comprometta gravemente la capacità funzionale dell’ordinamento giuridico16. Il diritto federale dovrà tuttavia essere modificato il più rapidamente possibile (cfr n. 5.3).

12 BHATTI YOSEF/HANSEN KASPER M. (2012) Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters, Journal of Elections, Public Opinion & Parties, 22:4, 380-406, pag. 397; DOI: 10.1080/17457289.2012.721375.

13 WAGNER MARKUS/JOHANN DAVID/KRITZINGER SYLVIA, Voting at 16: Turnout and the quality of vote choice, Electoral Studies 31 (2012), 372-383, pag. 381.

14 EICHHORN JAN/BERGH JOHANNES, Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide, Palgrave Studies in Young People and Politics (2020), 231 - 241, pag. 237 seg.; DOI: 10.1007/978-3-030-32541-1_12.

15 RS 0.107

16 Cfr. al riguardo FF 1997 I 404 nonché BIAGGINI (nota 9), art. 190 N 14 (e rinvii citati).