Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/59: Iv.pa. Diritto di voto e di elezione attivo per i sedicenni · 11 pagine

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altri diritti politici già dopo il compimento del sedicesimo anno d’età. La precisazione introdotta nell’articolo 143 completa quindi l’articolo 136 capoverso 1 per quanto attiene al diritto di voto passivo. Senza questa precisazione (lex specialis), i cittadini svizzeri sarebbero eleggibili alle cariche menzionate già a partire dai sedici anni, salvo se esclusi dal diritto di voto.

Nell’articolo 143 il progetto riprende la stessa formulazione dell’articolo 136 capoverso 1 («[...] compiuto il diciottesimo anno d’età») per garantire uniformità terminologica all’interno della Costituzione ed evitare eventuali contraddizioni. L’enumerazione dei criteri per l’eleggibilità resta esaustiva. Per ulteriori informazioni riguardanti il concetto di «età compiuta» e l’interpretazione dei criteri di eleggibilità si rinvia alla dottrina e alla giurisprudenza relativa agli articoli 136 e 1439.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto non ha ripercussioni finanziarie di rilievo per la Confederazione. L’abbassamento dell’età minima per il diritto di voto e di elezione aumenta il numero degli elettori con domicilio in Svizzera di circa 129 000 unità10, ovvero di circa 2,4 punti percentuali. Questa cifra si basa sui dati dell’Ufficio federale di statistica (UST):

Anno Numero di cittadini Numero di cittadini Proporzione tra svizzeri che hanno 16 svizzeri che hanno sedicenni/diciassettenni e 17 anni più di 18 anni e ultradiciottenni

2018 129 566 5 265 206 2,46 % 2019 128 574 5 291 269 2,43 % 2020 128 834 5 311 358 2,43 % (dati provvisori) Statistica dell’UST: stato al 31 dicembre 2020

9 Cfr. per es. BIAGGINI GIOVANNI, «Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [Kommentar]». 2a ed., Zurigo 2017, art. 143 N 2 segg.; SCHAUB LUKAS, in: Waldmann/Belser/Epinay (ed.), Bundesverfassung [Basler Kommentar], Basilea 2015, art. 143 N 6 segg.

10 La cifra non tiene conto degli Svizzeri all’estero nonché delle persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.