Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/59: Iv.pa. Diritto di voto e di elezione attivo per i sedicenni · 11 pagine

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per decidere se presentare alla propria Camera il progetto di atto normativo e il relativo rapporto o se proporre nuovamente di togliere l’iniziativa dal ruolo.

Secondo i membri della Commissione che hanno votato contro il progetto o si sono astenuti, ridurre il limite d’età per esercitare il diritto di voto e di elezione non è giustificato se si considerano gli altri diritti e doveri in ambito civile e penale che gli Svizzeri detengono solo a partire dai 18 anni. A loro parere, inoltre, non è opportuno fissare due limiti d’età diversi per il diritto di voto attivo e per quello passivo, perché in questo modo i sedicenni e i diciassettenni diverrebbero di fatto elettori di seconda classe. Ricordano infine che, negli ultimi anni e mesi, quanto proposto nell’iniziativa parlamentare è stato respinto in diversi Cantoni, in alcuni casi ripetutamente. Il 15 maggio 2022, ad esempio, gli elettori del Cantone di Zurigo hanno respinto la proposta con un netto 64,8 per cento.

1.4 Estensione del diritto di voto attivo e passivo a livello nazionale

Nel corso del 20° secolo si registrano due tappe importanti: l’introduzione del suffragio femminile e la riduzione a 18 anni dell’età per l’esercizio del diritto di voto, di elezione e di eleggibilità. Nel 1848, anno di nascita dello Stato federale, l’età per esercitare tali diritti, al tempo concessi solo agli uomini, era fissata a vent’anni. Dopo numerosi tentativi a livello cantonale e federale, e una prima bocciatura in votazione popolare nel 1959, il 7 febbraio 1971 il Popolo e i Cantoni approvano l’introduzione del suffragio femminile3.

Successivamente, l’attenzione si focalizza sull’abbassamento dell’età per l’esercizio del diritto di voto attivo e passivo: l’obiettivo è riconoscere alle cittadine e ai cittadini svizzeri diciottenni e diciannovenni un diritto loro negato fino a quel momento sia a livello federale sia, nella maggior parte dei casi, a livello cantonale. Nel 1979, si tiene una prima votazione popolare federale, ma il 50,8 per cento dei votanti e 14 Cantoni respingono il progetto scaturito da un’iniziativa parlamentare4. Nel decennio successivo il dibattito politico sulla riduzione dell’età per votare, eleggere ed essere eletti si fa più acceso sia a livello sia cantonale che federale. Nel 1991, quando il Popolo e i Cantoni sono chiamati nuovamente alle urne, 16 Cantoni hanno già deciso l’abbassamento dell’età a 18 anni. In occasione di questa seconda votazione popolare federale, il 72,75 per cento dei votanti e tutti i Cantoni accolgono la riduzione a 18 anni dell’età per l’esercizio del diritto di voto attivo e passivo.

1.5 Diritto di voto e di elezione a partire dai 16 anni d’età nei Cantoni e in altri Stati

Dalla fine degli anni 2000, in numerosi Cantoni è in corso il dibattito politico sulla riduzione a 16 anni dell’età per l’esercizio del diritto di voto e di elezione. L’unico Cantone ad avere introdotto tale diritto a partire dai 16 anni è Glarona, nel 2007. Dalle esperienze raccolte in tale Cantone emerge una partecipazione alla vita politica

3 FF 1971 328

4 FF 1979 II 8