Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/59: Iv.pa. Diritto di voto e di elezione attivo per i sedicenni · 11 pagine
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da parte dei giovani sedicenni e diciassettenni piuttosto contenuta. Uno studio estensivo, realizzato dal Centro per la democrazia di Aarau («Zentrum für Demokratie Aarau», ZDA) su mandato del Governo glaronese, ha per esempio evidenziato, sulla base di un sondaggio condotto tra 2710 glaronesi, che le competenze e gli interessi politici dei sedicenni e diciassettenni intervistati si situano a livelli inferiori alla media. La probabilità che i giovani partecipino alla vita politica è pertanto più scarsa di quella degli aventi diritto di voto più anziani5.
Nei Cantoni di Argovia, Appenzello Esterno, Basilea Città, Berna, Ginevra, Lucerna e Soletta e nei Cantoni dei Grigioni e del Ticino, i processi politici sono ancora in corso o sono stati riavviati. Nei Cantoni di Basilea Campagna, Friburgo, Lucerna, Neuchâtel, Sciaffusa, Svitto, San Gallo, Vaud, Turgovia, Uri, Zurigo, Zugo e nel Cantone del Giura, gli interventi parlamentari e progetti presentati in tal senso non hanno ottenuto la maggioranza parlamentare o popolare6.
Nella maggior parte degli Stati l’età minima per esercitare il voto è fissata a 18 anni, ma vi sono eccezioni: l’Austria, ad esempio, l’ha abbassata da oltre un decennio. Regolamentazioni analoghe vigono, sempre in Europa, in Scozia, Galles, Slovacchia e a Malta7. Tra i Paesi extraeuropei si possono annoverare il Brasile, l’Argentina, l’Ecuador e Cuba.
2 Punti essenziali del progetto
Secondo l’articolo 136 capoverso 1 Cost., i diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Il progetto della CIP si prefigge di abbassare l’età da 18 a 16 anni. In quanto titolari dei diritti politici in materia federale, i sedicenni potranno non soltanto esercitare il diritto di voto e di elezione, bensì anche lanciare e firmare iniziative e referendum.
Come già precisato nella motivazione dell’iniziativa parlamentare, la riduzione del limite d’età riguarda unicamente il diritto di voto attivo. Per precisare la regolamentazione in vigore riguardante il diritto di eleggibilità, ossia di essere eletti al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale, si rende necessaria una seconda modifica costituzionale, di natura formale. Nell’articolo 143 Cost. (Eleggibilità) occorre infatti inserire il limite d’età di 18 anni per operare la distinzione tra il limite d’età per l’esercizio del diritto di voto attivo e quello per il voto passivo.
5 Cfr. ROCHAT PHILIPPE E./KÜBLER DANIEL, Die politische Beteiligung im Kanton Glarus. Schlussbericht. Studienberichte des Zentrums für Demokratie Aarau n. 19, maggio 2021.
6 Cfr. il sito Internet della Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani (FSPG): www.fspg.ch/themen/diritto-di-voto-a-16-anni.
7 Cfr. EICHHORN JAN/BERGH JOHANNES, Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide, Palgrave Studien in Young People and Politics (2020). 1-13, pag. 2 segg.: DOI: 10.1007/978-3-030-32541-1_1.