Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/59: Iv.pa. Diritto di voto e di elezione attivo per i sedicenni · 11 pagine

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5.3 Modifiche di legge

Il progetto, che riduce da 18 a 16 anni l’età minima per esercitare il diritto di voto e di elezione in materia federale, rende necessaria la modifica di alcune leggi federali. È il caso ad esempio dell’articolo 16 capoverso 1 della legge del 26 settembre 201417 sugli Svizzeri all’estero in cui l’età è indicata esplicitamente, ma anche di disposizioni che rinviano al diritto di voto in materia federale, ma le cui conseguenze giuridiche devono continuare a prodursi solo dopo il compimento del diciottesimo anno d’età. Si renderà necessario rivedere anche le disposizioni sull’organizzazione giudiziaria a livello federale, perché pongono come condizione di eleggibilità alla carica di giudice la titolarità del diritto di voto in materia federale; sono ad esempio: l’articolo 5 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200518 sul Tribunale amministrativo federale, l’articolo 9 capoverso 2 della legge del 20 marzo 200919 sul Tribunale federale dei brevetti, nonché l’articolo 42 capoverso 3 della legge del 19 marzo 201020 sull’organizzazione delle autorità penali. Per quanto riguarda la situazione giuridica nei Cantoni, si rinvia alle considerazioni nel numero 4.2. La materia oggetto degli adeguamenti legali è chiaramente delimitata, ragione per cui l’adozione delle necessarie modifiche di legge non dovrebbe richiedere più di due anni.

17 RS 195.1

18 RS 173.32

19 RS 173.41

20 RS 173.71