Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/59: Iv.pa. Diritto di voto e di elezione attivo per i sedicenni · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
La modifica costituzionale auspicata porterà ad un aumento dei cittadini aventi diritto di voto e di elezione, domiciliati in Svizzera, di quasi 130 000 unità, ossia di circa 2,4 punti percentuali.
3 Commento ai singoli articoli
Art. 136 Diritti politici
L’articolo 136 Cost. sancisce la titolarità dei diritti politici in materia federale. Rispetto all’articolo 136 capoverso 1 in vigore, il progetto modifica il limite d’età da «18» a «16» anni, abbassando dunque di due anni l’età minima prevista per l’esercizio dei diritti politici, ma non il limite per l’esercizio del diritto di voto passivo (cfr. art. 143 Cost.). Tutte le persone di cittadinanza svizzera, non interdette per infermità o debolezza mentali8, avranno dunque il diritto di voto e di elezione, nonché il diritto di lanciare e firmare iniziative e referendum già a partire dai sedici anni d’età. Saranno quindi elettori a livello federale.
Per il diritto di voto passivo a livello federale il limite di età resta invariato a 18 anni. Questo limite non è sancito nell’articolo 136 bensì nella norma speciale di cui all’articolo 143 del progetto, secondo cui è eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale chiunque abbia diritto di voto e abbia compiuto il diciottesimo anno d’età. Il progetto non prevede l’introduzione nell’articolo 136 di un rinvio esplicito all’articolo 143 o di una riserva riguardante il diritto di voto passivo: l’obiettivo è modificare il meno possibile il testo costituzionale e preservare il più possibile il legame con il passato. Ne risulta un certo antagonismo tra il primo e il secondo periodo del capoverso 1. Il secondo periodo «Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici» deve dunque essere interpretato alla luce dell’articolo 143, che sancisce la differenza riguardo al limite d’età tra diritto di voto attivo e passivo.
Art. 143 Eleggibilità
L’articolo 143 Cost. stabilisce chi è eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale. Secondo il progetto di revisione, si tratta di tutti gli aventi diritto di voto che hanno compiuto 18 anni. Il compimento del diciottesimo anno d’età quale criterio di eleggibilità corrisponde alla situazione legale attuale. In altre parole, il progetto non prevede alcuna modifica in materia di eleggibilità. Continueranno ad avere il diritto di voto passivo, ossia potranno essere eletti al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale, soltanto i cittadini svizzeri che hanno compiuto 18 anni. Si rende però necessario menzionare esplicitamente l’età minima nell’articolo 143 perché, in virtù dell’articolo 136 Cost. del progetto di revisione, le persone di cittadinanza svizzera potranno esercitare gli
8 Per persone interdette escluse dal dritto di voto ai sensi dell’articolo 136 capoverso 1 della Costituzione s’intendono – dal 1° gennaio 2013 (Riforma del diritto in materia di protezione degli adulti) – le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale (art. 2 LDP; RS 161.1).