Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 9 pagine

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Art. 17 (Momento determinante per il computo delle spese)

Per la computabilità degli investimenti non è determinante il momento in cui è stato assunto un obbligo (contrattuale), ma il momento in cui è stato adempiuto (pagamento o trasmissione). In questo modo si prende in considerazione il periodo di investimento di quattro anni, ma anche il fatto che a volte i progetti cinematografici non si concretizzano nei tempi stabiliti. È così possibile evitare in gran parte eventuali correzioni successive.

Art. 18 (Principio)

I servizi televisivi e su richiesta dichiarano periodicamente la loro cifra d’affari all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), al pari delle altre imprese. Ciò vale anche per quelle estere che realizzano proventi in Svizzera (imposta sull’acquisto). È pertanto opportuno considerare la cifra d’affari dichiarata ai fini IVA. Per il calcolo del 4 per cento è determinante esclusivamente la cifra d’affari realizzata in Svizzera senza imposta sul valore aggiunto (modulo IVA, cifra 200, dedotte le cifre 221 e 235).

Nella LCin è prevista una differenziazione della cifra d’affari esclusivamente per le imprese che gestiscono reti (art. 24d cpv. 2 LCin, art. 21 OQIC) e per quelle con sede all’estero (art. 24d cpv. 1 LCin). Per queste ultime l’obbligo di investimento riguarda solo la cifra d’affari realizzata in Svizzera che devono dichiarare all’AFC. I servizi televisivi e su richiesta i cui proventi non derivano prevalentemente da offerte cinematografiche o da film computabili sono trattati allo stesso modo (art. 19 e 20).

Art. 19 (Proventi lordi determinanti per le imprese con più offerte cinematografiche autonome)

I proventi lordi determinanti sono ridotti se i servizi televisivi e su richiesta che gestiscono più programmi o cataloghi cinematografici separati dimostrano che realizzano i loro proventi prevalentemente con offerte cinematografiche senza film computabili, per esempio se in un canale trasmettono soltanto manifestazioni sportive, dibattiti o notiziari. Se non è possibile differenziare chiaramente i proventi o se i film vengono mostrati o offerti gratuitamente, i proventi determinanti per l’obbligo di investimento vanno definiti sulla base della quota delle spese d’esercizio relativa all’offerta cinematografica. Il calcolo basato sulle spese d’esercizio segue la prassi vigente ai sensi della LRTV (cfr. art. 6 ORTV).

Art. 20 (Proventi lordi determinanti per le imprese con proventi non correlati all’offerta cinema-

tografica)

I proventi lordi determinanti sono ridotti anche se un’impresa non realizza la sua cifra d’affari prevalentemente con l’offerta cinematografica, ad esempio perché offre principalmente servizi cloud o vende software, oppure gestisce principalmente il commercio online di libri o computer. Vi sarà una differenziazione della cifra d’affari esclusivamente se l’impresa interessata la dichiara o la dimostra all’UFC con documenti adeguati.

Art. 21 (Proventi lordi determinanti per le imprese che gestiscono reti)

Per i gestori di reti che mostrano o offrono film, l’articolo 24d capoverso 2 LCin prevede che siano determinanti soltanto i proventi lordi che realizzano in correlazione con l’offerta cinematografica. L’articolo 21 disciplina chi è considerato gestore di reti ed elenca i proventi determinanti.

Capitolo 4: Procedura Art. 22–24

Nella sezione 1 sono citati i dati necessari per la registrazione (art. 23). Trattandosi di un registro pubblico è garantita la trasparenza (art 22). La registrazione dà modo all’UFC di verificare gli obblighi legali a cui è soggetta l’impresa e di comunicarglieli (art. 24). I dati richiesti all’articolo 23 capoverso 2 servono anche a verificare tempestivamente se sussistono obblighi di notifica e di fare rapporto e, in caso affermativo, di quali si tratta. Devono registrarsi tutti coloro che nei propri programmi per il pubblico svizzero mostrano o offrono su richiesta film, indipendentemente dalla cifra d’affari e dal numero di film. Sono esentate dall’obbligo di registrazione soltanto le imprese con sede all’estero semplicemente ricevibili in Svizzera ma che non rivolgono la loro offerta al pubblico elvetico.