Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 9 pagine

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Capitolo 2: Promozione della pluralità dell’offerta cinematografica dei servizi su richiesta

Art. 6–8 (Quota europea)

Per il rispetto della quota europea è determinante in primo luogo il numero di titoli dei film, come nell’UE. Le disposizioni definiscono i film europei (art. 6), le modalità di calcolo della quota (art. 7) e la base per la designazione e la reperibilità delle opere europee (art. 8). Se sono offerti molti cortometraggi, è anche possibile prendere in considerazione la durata dei film.

Capitolo 3: Considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente

Art. 9 (Film di origine svizzera)

Il «film di origine svizzera» è definito all’articolo 2 capoverso 2 LCin avvalendosi di tre gruppi, segnatamente «autore svizzero», «impresa di produzione svizzera con partecipazione maggioritaria alla realizzazione del film» e «personale svizzero nonché industrie tecniche svizzere» (l’ultimo gruppo solo «per quanto possibile»). A seconda dei casi, anche le coproduzioni internazionali possono essere un film svizzero.

L’articolo 24b LCin impone di investire nella «creazione cinematografica svizzera indipendente», a cui appartengono, conformemente all’articolo 24c capoverso 1 LCin, anche i «film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero». Dal rimando all’articolo 2 LCin nel secondo periodo si può dedurre che sono considerate solo le coproduzioni maggioritarie con la Svizzera, mentre sono escluse le coproduzioni minoritarie o senza regia svizzera. L’articolo 24c capoverso 2 lettera c LCin rimanda comunque agli accordi internazionali di coproduzione che hanno per obiettivo il raggiungimento di un equilibrio tra coproduzioni minoritarie e maggioritarie. Escludere le coproduzioni minoritarie non è compatibile con questi obiettivi.

In merito alla promozione, l’articolo 24c capoverso 2 lettera d LCin, aggiunto dal Parlamento, parla inoltre di «film di origine svizzera». La nuova ordinanza parte dal principio che anche un «film di origine svizzera» deve essere un film svizzero ai sensi dell’articolo 2 LCin oppure una coproduzione internazionale riconosciuta in base a un accordo concluso dalla Svizzera. Anche le coproduzioni minoritarie senza regia svizzera sono quindi considerate «film di origine svizzera», se è possibile riconoscerle ufficialmente come coproduzioni. A tutti gli investimenti che riguardano direttamente i film si applicano perciò gli stessi requisiti minimi.

Il certificato di origine (ossia il riconoscimento formale come film svizzero) è rilasciato dall’UFC su richiesta se un film soddisfa le condizioni (art. 2 cpv. 2 LCin). Il «riconoscimento» ufficiale come coproduzione è una decisione delle autorità coordinata tra i Paesi coinvolti, le cui condizioni e modalità sono disciplinate dalle regole dell’accordo di coproduzione applicabile. Anche per il riconoscimento è necessaria una richiesta (tempestiva) da parte dell’impresa di produzione con partecipazione maggioritaria.

Art. 10 (Terzi indipendenti)

Affinché le spese siano computate per la considerazione della «creazione cinematografica svizzera indipendente» l’articolo 24c capoverso 1 LCin prevede che siano «destinate a terzi indipendenti dal committente». I requisiti che le imprese di produzione devono soddisfare sono gli stessi che si applicano nella promozione cinematografica: per realizzare progetti cinematografici sono necessarie una certa esperienza minima e un’organizzazione adeguata. In tal senso sono autorizzate anche le ditte individuali.

In molti casi le spese sostenute per l’acquisto, la produzione e la coproduzione sono destinate direttamente alle imprese di produzione. Per le spese di cui all’articolo 24c capoverso 2 lettere a e d LCin entrano però in gioco anche altri «terzi» (cfr. elenco all’art. 14), che devono anch’essi essere indipendenti ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1.