Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 9 pagine

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L’obbligo di investimento di cui all’articolo 24b LCin si applica invece sia alle imprese che «in Svizzera mostrano film nei loro programmi», sia a quelle che «in Svizzera […] li offrono tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento». «Mostrano film» le emittenti televisive che prevedono film nei loro programmi (lineari), ma anche le imprese che diffondono (linearmente) i programmi delle emittenti o li offrono su richiesta in differita, ossia in modo non lineare. Né le une né le altre rientrano nella definizione di emittente ai sensi della LRTV. Per questo, la nuova ordinanza definisce «servizio televisivo» (lett. b) l’attività di mostrare linearmente contenuti audiovisivi (programmi ai sensi della LRTV).

La definizione di «offerta cinematografica» (lett. a) comprende sia i programmi mostrati linearmente, così come definiti all’articolo 2 lettera a LRTV, sia i cataloghi cinematografici offerti in modo non lineare.

Non rientrano nel campo di applicazione della LCin i servizi che si limitano a offrire a terzi una piattaforma (user generated content) ma non selezionano direttamente i contenuti audiovisivi, e quindi non compongono un «catalogo cinematografico». Ciò coincide con il diritto UE.

Art. 4 e 5 (Esenzioni)

La LCin esenta numerose categorie di imprese dagli obblighi relativi alla promozione della pluralità. Ove sensato e conforme alla LCin, la nuova ordinanza si rifà alla direttiva 2010/13/UE.

Per ridurre al minimo l’onere amministrativo, è prevista la compilazione dei dati necessari per l’esenzione già nel modulo da presentare per la registrazione. In questo modo, di norma non dovrebbe rendersi necessaria una procedura separata per richiedere l’esenzione (cfr. anche art. 24).

È esentato:

- chi non raggiunge la cifra d’affari minima (art. 4 cpv. 1 lett. a); a seguito dei dibattiti parlamentari la cifra d’affari determinante è stata aumentata da 1 a 2,5 milioni di franchi rispetto alla regolamentazione secondo la LRTV (art. 6 cpv. 1 lett. b ORTV); la cifra d’affari determinante è quella realizzata in Svizzera;

- chi non mostra o offre lungometraggi computabili, oppure ne mostra o offre al massimo 12 per ciascun anno civile (art. 4 cpv. 1 lett. b).

Su richiesta, è esentato:

- chi mostra o offre esclusivamente film appartenenti a un segmento molto limitato nel quale non vi sono film europei o produzioni svizzere (art. 4 cpv. 2 lett. a);

- chi non compone il suo programma o il suo catalogo ma lo riprende da terzi e lo propone inalterato (segnatamente la replay TV o la televisione in differita); tali imprese non selezionano la composizione della loro offerta cinematografica e quindi esigere che rispettino la quota europea o che considerino la creazione cinematografica svizzera è difficilmente compatibile con lo scopo normativo, per questo la LCin le esenta (cfr. art. 24a cpv. 3 lett. c e art. 24e cpv. 2 lett. c); in particolare, l’obbligo di considerare la creazione cinematografica svizzera comporterebbe di fatto un mero obbligo fiscale; affinché tali imprese possano essere esentate devono necessariamente dimostrare che i terzi da cui riprendono i programmi o i cataloghi adempiono i loro obblighi relativi alla pluralità (art. 4 cpv. 2 lett. b); chi invece modifica il programma, per esempio inserendo pubblicità proprie, sottostà in linea di principio alle disposizioni della LCin.

Secondo la regolamentazione normativa (art. 24a cpv. 2 e 24b cpv. 2 LCin) sono esentate anche le imprese con sede all’estero che non rivolgono la loro offerta cinematografica specificatamente alla Svizzera o al pubblico svizzero, ma sono semplicemente ricevibili nel nostro Paese. L’articolo 5 elenca i criteri determinanti per tale distinzione. Chi pubblicizza offerte in franchi svizzeri oppure mostra pubblicità di clienti svizzeri o altri contenuti mediatici tematicamente rivolti alla Svizzera quali notiziari o previsioni meteo, si rivolge al pubblico svizzero e rientra nel campo di applicazione della LCin se i suoi proventi realizzati in Svizzera superano la cifra d’affari minima.