Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 9 pagine

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Art. 15 e 16a

A seguito della revisione dell’articolo 24 LCin, le imprese di produzione sostenute non sono più soggette all’obbligo di notifica, mentre le imprese che vendono film in Svizzera non devono più notificare i supporti audiovisivi, che ormai non sono quasi più venduti e per i quali in passato era comunque difficile scorporare le notifiche ridondanti lungo la catena di fornitura. Dal 2024 l’obbligo di notifica dei servizi su richiesta che offrono a pagamento i loro film (acquisto singolo, abbonamento) è disciplinato dalla nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) ed è quindi possibile abrogare l’articolo 16a.

Per la statistica sul cinema sono sufficienti le notifiche dei cinema e delle imprese di distribuzione. I cinema e le imprese di distribuzione sono tuttora tenuti a notificare tutti i film, anche i cortometraggi, ma vi è stata una semplificazione nel contenuto dell’articolo 15. I dati sono elaborati dall’associazione mantello ProCinema e trasmessi all’Ufficio federale di statistica (UST). Gli ingressi al cinema per ciascun film sono pubblicati da ProCinema conformemente ai suoi statuti (art. 22 degli statuti).

Art. 17 cpv. 1 e 3

Si precisano la competenza (UST) e la procedura per la raccolta dei dati che sottostanno all’obbligo di notifica.

Gli ingressi al cinema e le richieste a pagamento notificati all’UST sottostanno al segreto d’ufficio (art. 14 e 15 LStat; RS 431.01).

Art. 18 cpv. 1 e 2

Sono specificate e aggiornate le disposizioni sull’organizzazione della Commissione federale della cinematografia. Nel corso dell’ultima legislatura i membri di questa commissione, che fornisce consulenza alle autorità per le questioni di politica cinematografica, sono stati ridotti da 15 a 7 e sono stati adeguati i requisiti che devono soddisfare (specialisti nei settori della commercializzazione di film, del diritto cinematografico e della cultura cinematografica, rinuncia a una rappresentanza dei Cantoni).

2° parte: nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC)

La legge sul cinema rivista si applica anche alle imprese che offrono elettronicamente in Svizzera film nel quadro dei loro programmi o che li propongono tramite servizi in abbonamento o su richiesta. Questi ambiti sono oggetto di una nuova ordinanza che disciplina la registrazione dei servizi televisivi e su richiesta che offrono film in Svizzera così come le esenzioni dall’obbligo di investimento già discusse in Parlamento (cifra d’affari minima, numero minimo di film offerti, programmi speciali, ecc.).

I limiti minimi per le esenzioni dall’obbligo di investimento e dalla quota di film europei si basano sulle cifre già comunicate dal Consiglio federale durante i dibattiti parlamentari (2,5 milioni di franchi di cifra d’affari e 12 film all’anno)2.

La quota obbligatoria si applica esclusivamente ai servizi su richiesta (con le stesse esenzioni), mentre per quanto riguarda le emittenti di programmi televisivi la quota continua a essere disciplinata dall’articolo 7 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40).

L’obbligo di notifica3 già in vigore dal 2016 si applica esclusivamente ai servizi su richiesta che offrono lungometraggi a pagamento.

L’OQIC concretizza le modalità di computo delle spese come investimento nella creazione cinematografica indipendente. Le condizioni (tipo e durata dei diritti di commercializzazione) in base alle quali sono computabili l’acquisto, i film su ordinazione e le coproduzioni sono rette dalle attuali condizioni usuali nel settore per le produzioni audiovisive indipendenti. La distinzione tra coproduzione e film su

2 20.030 | Promozione della cultura nel periodo 2021-2024 | Bollettino Ufficiale | Il Parlamento svizzero

3 Nel diritto vigente l’obbligo di notifica è disciplinato dall’articolo 16a dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin, RS 443.11).