Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 9 pagine

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ordinazione è determinante per l’accesso dei progetti cinematografici alla promozione cinematografica pubblica.

Le disposizioni determinanti (come la definizione di servizi su richiesta, il calcolo della quota, la territorialità dell’obbligo di investimento e la sussidiarietà dell’obbligo di fare rapporto) sono concepite in modo tale da essere coerenti con la direttiva UE sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS).

Le disposizioni esecutive concernenti la modifica della LCin sono contenute nella nuova OQIC, che è concepita in maniera analoga all’ordinanza sulla cinematografia (OCin) e suddivisa in sette capitoli:

- Capitolo 1: Disposizioni generali

- Capitolo 2: Promozione della pluralità dell’offerta cinematografica dei servizi su richiesta

- Capitolo 3: Considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente

- Capitolo 4: Procedura

- Capitolo 5: Organi esecutivi e restanti disposizioni procedurali

- Capitolo 6: Protezione dei dati e informazione del pubblico

- Capitolo 7: Disposizioni finali

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 2 (Film computabili)

L’articolo 2 capoverso 1 della legge sul cinema (LCin; RS 443.1) definisce il «film» come una sequenza di immagini strutturate, mentre il capoverso 2 elenca i tre soggetti partecipanti necessari per renderlo un «film svizzero», ossia: autore svizzero, impresa di produzione svizzera e, per quanto possibile, partecipazione di interpreti e industrie tecniche svizzeri.

Per la LCin è determinante il fatto che un’impresa mostri o offra in Svizzera «film» in modalità elettronica. Chi mostra film soltanto occasionalmente è esentato dagli obblighi (art. 24a cpv. 3 lett. b e art. 24e cpv. 2 lett. b LCin). È quindi essenziale capire quando si tratta di un «film» e quando no.

La nuova ordinanza specifica all’articolo 2 quali sequenze di immagini sono computabili come film e determinano quindi gli obblighi corrispondenti. Segue la prassi vigente ai sensi della LRTV (art. 6 ORTV; RS 784.401) secondo cui un film deve avere una struttura narrativa e rientrare in una categoria tra «documentario», «lungometraggio», «film d’animazione» o «film sperimentale». In Parlamento è stato deciso che anche le serie siano computabili; per questo vengono ora menzionate esplicitamente.

Gli altri contenuti audiovisivi non sono considerati film computabili (cpv. 2). Sono escluse le trasmissioni in diretta, le registrazioni e i reportage di attualità, le trasmissioni di intrattenimento, i talk show, le docusoap e i videogiochi. Chi mostra esclusivamente questo tipo di contenuti non è soggetto agli obblighi previsti dalla LCin (quote e investimento).

Sono esentati anche i film che non possono ricevere un aiuto finanziario ai sensi della LCin, come quelli con finalità didattica, quelli a scopo pubblicitario e quelli con contenuti pornografici o che esaltano la violenza. I film su ordinazione non possono ricevere un aiuto finanziario dall’UFC ma possono essere computati per gli investimenti (cfr. art. 12 cpv. 2).

Come nell’ambito della LRTV, la definizione di film è simmetrica, vale a dire che i requisiti che determinano l’obbligo di contribuire alla pluralità sono gli stessi di quelli per i film computabili per adempiere l’obbligo di investimento.

Art. 3 (Ulteriori definizioni)

L’articolo 24a LCin riguarda i «servizi elettronici su richiesta o in abbonamento», ossia solo le offerte non lineari. Vi rientrano offerenti come Netflix, che offrono cataloghi cinematografici in Internet, ma anche ulteriori imprese che offrono film su richiesta oltre ad altri servizi e prodotti. La definizione di abbonamento implica che vi sia un pagamento, ma la «richiesta» può essere a pagamento o gratuita (ossia, solitamente, finanziata tramite pubblicità). Nella nuova ordinanza le offerte non lineari sono quindi definite «servizi su richiesta» (lett. c).