Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/62: Modifica dell’ordinanza sulla cinematografia (OCin); Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) · 9 pagine

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Art. 25 (Obbligo di fare rapporto)

Il capoverso 1 disciplina l’obbligo dei servizi su richiesta di fare rapporto in merito alla quota europea. In questo ambito servizi televisivi sottostanno alla sorveglianza dell’UFCOM.

Il capoverso 2 elenca la documentazione mediante la quale i servizi televisivi e su richiesta dimostrano l’adempimento dell’obbligo di investimento.

Il capoverso 3 riguarda esclusivamente i servizi televisivi e su richiesta esentati.

Art. 26 (Esenzione dall’obbligo di fare rapporto)

Le esenzioni dall’obbligo di fare rapporto in merito alla quota europea derivano dalla competenza del Paese UE in cui ha sede il servizio su richiesta estero (lett. a) e dalla competenza dell’UFCOM per i programmi delle emittenti televisive (lett. b e c). Nella prassi, il catch-up fino a sette giorni è considerato fruizione televisiva e viene regolato con le società di diritto d’autore e di gestione tramite la Tariffa comune 124.

Art. 27 (Notifica delle richieste a pagamento)

In virtù dell’articolo 24i LCin tutti i servizi su richiesta che offrono film a pagamento in Svizzera (acquisto singolo, abbonamento) devono notificare le loro vendite per ciascun titolo. L’obbligo di notifica si applica quindi anche ai servizi su richiesta esentati in virtù dell’articolo 4, segnatamente perché non raggiungono la cifra d’affari minima o perché propongono inalterate offerte di terzi. Non si applica invece ai servizi su richiesta di cui agli articoli 24a capoverso 2 e 24b capoverso 2 LCin che non si rivolgono al pubblico svizzero (cpv. 2 lett. b).

Le richieste a pagamento per ciascun titolo vanno notificate all’UST. Vanno notificati soltanto i film della durata di almeno 60 minuti. Le richieste notificate per ciascun film non vengono rese pubbliche, al fine di evitare che sia possibile risalire a segreti commerciali (cfr. art. 37).

Art. 28 (Controllo annuale dell’obbligo di investimento)

Per semplificare la pianificazione degli investimenti ed evitare spiacevoli sorprese al termine del periodo di investimento di quattro anni, si è previsto di verificare e registrare annualmente la cifra d’affari e gli investimenti sostenuti.

Qualora un’impresa si rifiuti del tutto di collaborare, per calcolare l’importo da investire si dovrà stimare la cifra d’affari determinante (cpv. 3). Per verificarne la plausibilità possono essere utilizzate le informazioni chieste nell’ambito dell’assistenza amministrativa, segnatamente all’AFC, e le cifre dell’anno precedente.

Art. 29 (Decisione della tassa sostitutiva)

L’eventuale differenza tra gli investimenti dovuti e quelli effettivamente sostenuti sarà stabilita tramite decisione solo dopo che sarà trascorso il periodo di investimento di quattro anni. Gli investimenti di importo maggiore al dovuto sono volontari e non trasferibili al periodo successivo: l’articolo 24b capoverso 1 LCin prescrive «ogni anno almeno il 4 per cento».

Art. 30 (Modifiche durante il periodo di investimento)

Se vi sono cambiamenti nella struttura dell’impresa o, ad esempio, l’offerta viene interrotta durante il periodo di investimento di quattro anni, è necessario presentare un conteggio intermedio.

Art. 31 e 32 (Esigibilità e prescrizione della tassa sostitutiva)

Gli ultimi articoli del capitolo 4 disciplinano l’esigibilità di un’eventuale tassa sostitutiva, i termini di pagamento, la sua riscossione (art. 31) e prescrizione (art. 32).

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