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Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 12 pagine
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d. sostenere i Cantoni e garantire il coordinamento con le loro attività di scambio e mobilità.
2 Per raggiungere questi obiettivi Movetia adempie i compiti di cui all’articolo 3.
Sezione 2: Compiti e collaborazione
Art. 3 Compiti
1 Movetia adempie i seguenti compiti:
a. attua la partecipazione della Svizzera ai programmi internazionali di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 20203 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF);
b. attua i programmi avviati dalla Confederazione di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera b LCMIF;
c. attua le misure di accompagnamento definite dal Consiglio federale di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera f LCMIF;
d. attua le misure volte a promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche secondo l’articolo 14 della legge del 5 ottobre 20074 sulle lingue;
e. attua lo scambio di informazioni e di esperienze di cui all’articolo 18 capoversi 2 e 3 della legge del 30 settembre 20115 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG), nonché lo sviluppo delle competenze di cui all’articolo 21 LPAG.
2 Emana decisioni sulla concessione di contributi federali nell’ambito dei suoi compiti di cui al capoverso 1 lettere a–d.
3 Partecipa alla preparazione di atti normativi della Confederazione negli ambiti menzionati al capoverso 1.
4 Il Consiglio federale può affidare a Movetia altri compiti, dietro compenso, nel quadro degli obiettivi fissati all’articolo 2.
5 I Cantoni possono assegnare mandati a Movetia o affidarle dei compiti relativi all’organizzazione e alla realizzazione di attività di scambio e mobilità a tutti i livelli di formazione. A tale scopo le versano dei contributi a copertura dei costi.
Art. 4 Cooperazione
1 Per adempiere i propri compiti Movetia può cooperare con istituti e organizzazioni che svolgono o promuovono attività di scambio e mobilità ai sensi della presente legge.