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Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 12 pagine

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Sezione 8: Disposizioni finali e transitorie

Art. 23 Istituzione di Movetia

1 Il Consiglio federale fissa la data in cui Movetia acquisisce la personalità giuridica.

2 La Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (FPSM) è sciolta a partire da questa data. Movetia subentra nei rapporti giuridici vigenti e, se necessario, li ridefinisce.

3 Il Consiglio federale definisce i diritti, gli obblighi e i valori patrimoniali trasferiti a Movetia e approva il relativo inventario. Stabilisce il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio di apertura.

4 Emana le disposizioni e prende le decisioni e qualsiasi altra misura necessaria al trasferimento. Può segnatamente:

a. obbligare i servizi che fino a quel momento hanno svolto compiti che, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, spettano a Movetia, a mettere a disposizione di quest’ultima i loro documenti e dati, in particolare i sistemi informatici;

b. concordare con la FPSM l’acquisizione dei suoi valori patrimoniali;

c. mettere a disposizione di Movetia i crediti e le prestazioni iscritti nel preventivo della Confederazione per la gestione della FPSM se all’entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi finanziari necessari all’adempimento dei compiti di Movetia.

5 Il trasferimento di diritti, obblighi e valori patrimoniali e le necessarie iscrizioni nei registri sono esenti da imposte e tasse; è fatto salvo il diritto federale in materia di imposta sul valore aggiunto. Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200310 sulla fusione si applicano nella misura in cui riguardano il trasferimento di valori patrimoniali e se la presente legge non dispone diversamente.

6 L’AFF può accordare a Movetia mutui per la sua costituzione secondo l’articolo 18 capoverso 2.

Art. 24 Trasferimento dei rapporti di lavoro del personale della FPSM

1 I rapporti di lavoro del personale della FPSM sono trasferiti a Movetia e alla data fissata dal Consiglio federale e a partire da tale data sottostanno al diritto in materia di personale di Movetia, sempreché al momento del trasferimento il rapporto di lavoro non sia stato disdetto. È fatta salva la nomina della direzione (art. 7 lett. f e g).

2 Le persone il cui rapporto di lavoro viene trasferito dalla FPSM a Movetia ricevono contratti di lavoro di diritto pubblico.

3 Non sussiste alcun diritto a mantenere la funzione, il settore di attività, il luogo di lavoro o l’unità organizzativa. Il salario percepito fino a tale data è invece garantito per un anno, a condizione che sussista un rapporto di lavoro.

10 RS 221.301