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Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 12 pagine
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4 Il Consiglio federale verifica annualmente se gli obiettivi strategici sono stati raggiunti.
Art. 21 Vigilanza
1 Movetia sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
2 La vigilanza del Consiglio federale comprende in particolare le attribuzioni seguenti:
a. la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d’amministrazione;
b. la nomina e la revoca dell’ufficio di revisione;
c. l’approvazione:
1. della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore,
2. dell’ordinanza sul personale,
3. del rapporto di gestione e della decisione relativa all’impiego di un eventuale utile;
d il discarico del consiglio d’amministrazione.
3 Il Consiglio federale può consultare tutti i documenti relativi all’attività di Movetia e informarsi in ogni momento sulle sue attività.
Sezione 7: Prestazioni commerciali
Art. 22
1 Movetia può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti; e
c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
2 Può fornire ad attori privati e pubblici in particolare prestazioni come compiti di supporto, di organizzazione e di attuazione nel settore degli scambi e della mobilità.
3 Per le sue prestazioni commerciali deve stabilire prezzi che permettano almeno di coprire i costi. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è ammesso.
4 Per le sue prestazioni commerciali sottostà agli stessi obblighi previsti per i prestatori privati.