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Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 12 pagine

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4 Il Consiglio federale verifica annualmente se gli obiettivi strategici sono stati raggiunti.

Art. 21 Vigilanza

1 Movetia sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

2 La vigilanza del Consiglio federale comprende in particolare le attribuzioni seguenti:

a. la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d’amministrazione;

b. la nomina e la revoca dell’ufficio di revisione;

c. l’approvazione:

1. della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore,

2. dell’ordinanza sul personale,

3. del rapporto di gestione e della decisione relativa all’impiego di un eventuale utile;

d il discarico del consiglio d’amministrazione.

3 Il Consiglio federale può consultare tutti i documenti relativi all’attività di Movetia e informarsi in ogni momento sulle sue attività.

Sezione 7: Prestazioni commerciali

Art. 22

1 Movetia può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

a. sono strettamente correlate ai compiti principali;

b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti; e

c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

2 Può fornire ad attori privati e pubblici in particolare prestazioni come compiti di supporto, di organizzazione e di attuazione nel settore degli scambi e della mobilità.

3 Per le sue prestazioni commerciali deve stabilire prezzi che permettano almeno di coprire i costi. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è ammesso.

4 Per le sue prestazioni commerciali sottostà agli stessi obblighi previsti per i prestatori privati.