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Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 12 pagine
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Art. 7 Consiglio d’amministrazione: compiti
Il consiglio d’amministrazione adempie i seguenti compiti:
a. provvede all’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sul loro adempimento;
b. emana il regolamento di organizzazione;
c. prende i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi di Movetia e per prevenire conflitti d’interesse;
d. emana un regolamento sull’accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi;
e. emana l’ordinanza sul personale e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;
f. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore sono subordinati all’approvazione del Consiglio federale;
g. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;
h. vigila sull’operato della direzione;
i. provvede a istituire un sistema di controllo interno e una gestione dei rischi adeguati;
j. stabilisce l’impiego delle riserve nel rispetto delle disposizioni;
k. approva il preventivo e propone al Consiglio federale le indennità di cui all’articolo 13;
l. elabora e approva un rapporto di gestione annuale. Sottopone al Consiglio federale per approvazione il rapporto di gestione riveduto con una proposta di discarico e di impiego di eventuali utili; pubblica il rapporto di gestione dopo che è stato approvato.
m. rappresenta Movetia in qualità di parte contraente ai sensi dell’articolo 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 20007 sul personale federale (LPers).
Art. 8 Direzione
1 La direzione è l’organo operativo di Movetia. È posta sotto la guida di un direttore.
2 Essa ha in particolare i seguenti compiti:
a. dirige gli affari;
b. emana le decisioni in conformità con il regolamento organizzativo del consiglio d’amministrazione; sono fatte salve le disposizioni del diritto federale per l’emanazione di decisioni secondo l’articolo 3 capoverso 2;