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Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 12 pagine

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Art. 7 Consiglio d’amministrazione: compiti

Il consiglio d’amministrazione adempie i seguenti compiti:

a. provvede all’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sul loro adempimento;

b. emana il regolamento di organizzazione;

c. prende i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi di Movetia e per prevenire conflitti d’interesse;

d. emana un regolamento sull’accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi;

e. emana l’ordinanza sul personale e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;

f. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore sono subordinati all’approvazione del Consiglio federale;

g. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;

h. vigila sull’operato della direzione;

i. provvede a istituire un sistema di controllo interno e una gestione dei rischi adeguati;

j. stabilisce l’impiego delle riserve nel rispetto delle disposizioni;

k. approva il preventivo e propone al Consiglio federale le indennità di cui all’articolo 13;

l. elabora e approva un rapporto di gestione annuale. Sottopone al Consiglio federale per approvazione il rapporto di gestione riveduto con una proposta di discarico e di impiego di eventuali utili; pubblica il rapporto di gestione dopo che è stato approvato.

m. rappresenta Movetia in qualità di parte contraente ai sensi dell’articolo 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 20007 sul personale federale (LPers).

Art. 8 Direzione

1 La direzione è l’organo operativo di Movetia. È posta sotto la guida di un direttore.

2 Essa ha in particolare i seguenti compiti:

a. dirige gli affari;

b. emana le decisioni in conformità con il regolamento organizzativo del consiglio d’amministrazione; sono fatte salve le disposizioni del diritto federale per l’emanazione di decisioni secondo l’articolo 3 capoverso 2;

7 RS 172.220.1