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Consultazione 2022/67: Legge federale sui compiti, sull’organizzazione e sul finanziamento dell’Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Legge Movetia) · 12 pagine

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2 Movetia può cooperare con organizzazioni e associazioni internazionali nell’ambito dei compiti che le affida la presente legge.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 5 Organi

Gli organi di Movetia sono:

a. il consiglio d’amministrazione;

b. la direzione;

c. l’ufficio di revisione.

Art. 6 Consiglio d’amministrazione: composizione, nomina e

organizzazione

1 Il consiglio d’amministrazione è l’organo direttivo supremo. È composto da un massimo di sette membri qualificati e indipendenti.

2 I candidati alla nomina nel consiglio d’amministrazione devono dichiarare al Consiglio federale le loro relazioni d’interesse.

3 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’amministrazione e ne designa il presidente. Nomina tre membri su proposta della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Il mandato dura al massimo quattro anni. Il Consiglio federale può rinominare i membri due volte. Può revocare un membro in qualsiasi momento per gravi motivi.

4 Il Consiglio federale stabilisce gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d’amministrazione. Il rapporto contrattuale tra questi ultimi e Movetia è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni6.

5 I membri del consiglio d’amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi di Movetia.

6 Comunicano al consiglio d’amministrazione qualsiasi cambiamento sopravvenuto nelle loro relazioni d’interesse. Il consiglio d’amministrazione ne informa il Consiglio federale nel suo rapporto di gestione annuale. Se una relazione d’interesse è incompatibile con l’appartenenza al consiglio d’amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d’amministrazione propone la revoca del membro al Consiglio federale.

7 I membri del consiglio d’amministrazione sono tenuti al segreto d’ufficio durante il mandato e anche dopo la cessazione dello stesso.

6 RS 220