Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine

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N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3

Inoltre, possono essere computati in percentuale anche le rampe di carico, i collegamenti al trasporto su strada e le aree di trasbordo tra rotaia e strada, nonché le coperture delle costruzioni necessarie per l’esercizio.

Finanziamento di investimenti in impianti di trasbordo e di carico mediante contributi forfettari

Il promovimento finanziario degli impianti per il traffico merci mediante contributi d’investimento nella costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di tali impianti deve essere semplificato. Tali semplificazioni sono intese a consentire un processo uniforme, trasparente e semplice per l’erogazione dei contributi d’investimento per le varie categorie di impianti finanziabili (impianti di trasbordo per il TC, piattaforme di trasbordo e binari di raccordo).

Tariffe forfettarie per gli elementi dell’impianto: per stabilire i costi computabili dei diversi ele-

menti di un impianto, in futuro saranno definite tariffe uniformi. Le tariffe hanno quindi la funzione di un importo forfettario. Il contributo concreto di cofinanziamento della Confederazione risulta dalla somma di questi importi forfettari.

La possibilità, già esistente oggi, di fissare limiti massimi per ogni elemento di costo nella determinazione dei costi computabili65 viene quindi estesa e utilizzata non solo come tetto massimo, ma anche come incentivo: i richiedenti che costruiscono a costi relativamente elevati e per i quali i costi delle parti dell’impianto sono superiori ai valori di riferimento, dovranno contribuire con una quota maggiore di fondi propri, mentre saranno premiate le aziende che costruiscono in modo più economico rispetto ai valori di riferimento.

Per i singoli elementi d’impianto nella costruzione di binari, del genio civile e dell’edilizia saranno fissate tariffe forfettarie (ad es. x franchi per metro di binario, scambio ecc.). Le tariffe saranno fissate dall’UFT sulla base dei prezzi medi degli anni precedenti e pubblicate in un catalogo. Saranno inoltre riviste periodicamente, di norma ogni quattro anni, nell’ambito della presentazione periodica di un decreto federale sul successivo credito d’impegno per il finanziamento degli impianti privati di trasbordo e di carico.

Nuove costruzioni e ampliamenti con volumi d’investimento < 5 milioni di franchi: per i progetti di

costruzione e ampliamento di impianti con un volume d’investimento non superiore a cinque milioni di franchi, il contributo d’investimento della Confederazione sarà in futuro pari a una quota forfettaria del 50 per cento dei costi computabili. Si raccomanda un’armonizzazione del contributo di finanziamento considerato che è quasi impossibile effettuare una valutazione differenziata di questi impianti, generalmente di piccole dimensioni, in funzione degli obiettivi di politica dei trasporti, dell’energia e dell’ambiente e dei criteri economici.

Nuove costruzioni e ampliamenti con volumi d’investimento > 5 milioni di franchi: per i progetti

più importanti è ancora possibile una differenziazione della quota di promovimento della Confederazione. Secondo la prassi corrente, il contributo può variare tra il 40 e il 60 per cento dei costi computabili, arrivando fino all’80 per cento per i progetti di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti. Più il progetto soddisfa gli obiettivi in materia di politica dei trasporti, dell’energia e dell’ambiente e i criteri economici, maggiore è la quota di promovimento. Di conseguenza possono essere introdotti degli incentivi per la costruzione di impianti efficienti ed economici con un buon collegamento all’infrastruttura ferroviaria e stradale.

Interventi di ammodernamento: in futuro per l’ammodernamento degli impianti del traffico merci

privati di tutte le categorie la quota di promovimento della Confederazione sarà pari al 40 per cento. Nei casi di ammodernamento ci sono di norma poche possibilità di modificare radicalmente la configurazione degli impianti per renderli più efficienti o economici. Una valutazione differenziata è quindi difficile anche per questi progetti.

Rinuncia a quantitativi minimi e altri obblighi in materia di volumi di trasporti: nell’ottica di

un’ulteriore semplificazione, per gli impianti con un volume d’investimento inferiore a cinque milioni di franchi o, in generale, dopo un ammodernamento si rinuncia a fissare volumi minimi obbligatori di trasporto o di trasbordo. Viene mantenuto solo l’obbligo di tenere in funzione un impianto per almeno vent’anni.

65 Cfr. art. 7 cpv. 5 OTM; RS 742.411. 59/97 BAV-D-CC8A3401/803