Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine
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N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3
Anziché creare ulteriori fattispecie di promovimento finalizzate al potenziamento delle offerte nel trasporto merci su rotaia, si propone di rinunciare a questo strumento e di procedere allo stralcio della disposizione della LTM senza sostituirla.
Regolamentazione dei rapporti tra la Confederazione e il raccordato o il gestore dell’impianto tramite convenzione
Al fine di regolamentare in modo trasparente i rapporti, derivanti dalla costruzione e dall’esercizio di impianti del traffico merci privati, tra la Confederazione ovvero l’UFT e i proprietari o i gestori degli impianti di trasbordo per il TC e dei binari di raccordo, queste parti devono poter concludere future convenzioni pluriennali che, da un lato, stabiliscono gli importi dei contributi d’investimento per nuove costruzioni, ampliamenti e ammodernamenti nonché gli impegni ad essi connessi e, dall’altro, costituiscono la base per il versamento del bonus ai committenti sopra descritto. Allo stesso modo, queste convenzioni potrebbero essere utilizzate per disciplinare le questioni di cui alla sezione 4 LTM (ad es.
aspetti relativi alle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di binari di raccordo, all’applicabilità delle disposizioni del diritto ferroviario e delle prescrizioni d’esercizio), nella misura in cui vi sia un valore aggiunto sia per l’UFT in qualità di autorità di vigilanza sia per il raccordato. Si considera raccordato chi gestisce di fatto il binario di raccordo. In caso di dubbio, si considera raccordato il proprietario dell’impianto.
Una convenzione standard tra il proprietario dell’impianto e l’UFT dovrebbe fungere da base per stabilire i rispettivi obblighi e diritti. Sono possibili differenziazioni in base alle dimensioni e alla tipologia dell’impianto. In futuro, i versamenti per gli investimenti dovranno essere effettuati in un giorno di riferimento. In tale data il gestore dell’impianto dovrà documentare quali lavori sono stati eseguiti. La durata della convenzione sarà di norma di quattro anni.
Le convenzioni disciplinano anche la dichiarazione dei volumi di trasporti da parte dei gestori degli impianti sulla base della quale sarà corrisposto il bonus.
Per gli impianti di trasbordo per il TC all’estero deve continuare a essere possibile l’erogazione di contributi mediante decisione.
4.2.6 Maggiore considerazione del trasporto merci nella pianificazione del territorio della Confederazione e dei Cantoni
Tenendo maggiormente conto del trasporto merci nella pianificazione del territorio della Confederazione e dei Cantoni si mira a garantire che le infrastrutture e gli impianti per il trasporto merci siano presi in considerazione nella pianificazione del territorio in modo coerente con le esigenze dei committenti.
4.2.6.1 Obiettivo della misura: rafforzamento degli interessi del traffico merci negli strumenti di pianificazione del territorio della Confederazione e dei Cantoni
Le misure proposte in materia di pianificazione del territorio hanno lo scopo di tenere debitamente conto delle esigenze del traffico merci. Idealmente, il trasporto merci dovrebbe essere trattato alla stregua del traffico viaggiatori, garantendo, da un lato, gli impianti nella pianificazione del territorio e,
dall’altro, determinando il fabbisogno di superficie o designando concretamente zone prioritarie per utilizzazioni nell’ambito del trasporto merci. Ne consegue altresì la necessità di garantire un’accessibilità efficiente degli impianti nel traffico merci su rotaia e il collegamento multimodale, in particolare con il trasporto su strada.
Quanto sopra deve avvenire nel rispetto delle competenze dei Cantoni in materia di pianificazione del territorio, in modo che l’intervento diretto della Confederazione sia necessario solo in via sussidiaria. Le principali esigenze del traffico merci su rotaia e delle offerte multimodali devono essere opportunamente definite nei piani direttori cantonali. Inoltre, le indicazioni sul traffico merci nei piani settoriali della Confederazione sono strettamente coordinate con i piani direttori e vi si riflettono. La Concezione del trasporto di merci per ferrovia di cui all’articolo 3 LTM definisce il quadro generale e garantisce uno stretto coordinamento con le pianificazioni della Confederazione per l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria.
62/97 BAV-D-CC8A3401/803