Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine
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N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3
Considerata l’elevata partecipazione con fondi propri, pari in media ad almeno il 50 per cento, i gestori degli impianti hanno già un incentivo sufficientemente forte a utilizzare gli impianti il più intensamente possibile. A ciò si aggiunge l’incentivazione a effettuare il maggior numero possibile di trasporti attraverso i bonus di trasbordo e carico proposti di seguito.
Inoltre, nella prassi il controllo dei volumi di trasporti e la gestione di eventuali richieste di rimborso degli aiuti finanziari in caso di volumi inferiori si sono dimostrati onerosi. Per di più le basi giuridiche vigenti non consentono un’attuazione semplice e trasparente e dovrebbero essere in ogni caso adeguate.
Per la costruzione e l’ampliamento di impianti con un volume d’investimento superiore a cinque milioni di franchi si continueranno a fissare volumi minimi di trasbordo e, in caso di inosservanza, la Confederazione potrà richiedere il rimborso degli aiuti finanziari erogati. Ciò vale in particolare per i grandi impianti di trasbordo per il TC.
Rinuncia all’obbligo di non discriminazione per binari di raccordo puri: con la revisione totale
della LTM è stato sancito a livello di legge il requisito di non discriminazione per tutti gli impianti di trasbordo e carico. Di norma i binari di raccordo sono utilizzati esclusivamente per i processi logistici interni all’azienda che potrebbero risultare ostacolati dall’accesso di terzi. Di conseguenza, la condizione di un accesso non discriminatorio per terzi non è attuabile o lo è solo difficilmente e peraltro senza un evidente valore aggiunto in termini di politica dei trasporti. Pertanto, in futuro i gestori di binari di raccordo non saranno più soggetti all’obbligo di concedere un accesso non discriminatorio. Gli obblighi reciproci fra raccordati ai sensi dell’articolo 19 LTM rimangono inalterati.
Le future regolamentazioni per il finanziamento di impianti per il traffico merci continueranno a prevedere la possibilità di erogare aiuti finanziari per nuove costruzioni e ampliamenti di impianti di trasbordo per il TC all’estero al fine di promuovere il trasferimento del traffico pesante transalpino, escludendo tuttavia la possibilità di finanziamento tramite mutui. La regolamentazione corrispondente di cui all’articolo 8 capoverso 5 non è stata applicata in passato.
Introduzione di un bonus per i committenti sotto forma di indennità calmierante
Con l’erogazione di un «bonus di trasbordo e di carico» per i committenti per il carico o il trasbordo di merci tra i vettori ferrovia-strada o ferrovia-idrovia si mira a creare degli incentivi affinché i committenti utilizzino con maggiore frequenza il traffico merci su rotaia o fruiscano delle prestazioni del traffico merci su rotaia all’interno delle catene di trasporto multimodali. Il bonus sarà strutturato in base ai seguenti fattori.
Per l’utilizzazione del traffico merci su rotaia i committenti ricevono un’indennità forfettaria per
carro. L’indennità viene corrisposta per il carico dal luogo di partenza, lo scarico nel luogo di destinazione e il trasbordo di merci convenzionali dalla ferrovia alla strada e viceversa o dalla ferrovia all’idrovia (anche laghi interni) e viceversa. Di norma, ogni trasporto beneficia così due volte del bonus.
Il bonus viene corrisposto per ogni carro ferroviario. Il carro ferroviario è l’unità di misura che già
oggi viene rilevata a ogni binario di raccordo o impianto di carico e scarico. Con il calcolo per carro ferroviario si evita di riservare un trattamento preferenziale ai committenti di merci pesanti e pertanto più adatte al trasporto ferroviario. Allo stesso tempo, il carro è di solito l’unità di carico che le imprese di trasporto ferroviario offrono come prestazione sul mercato.
L’importo del bonus di trasbordo e di carico corrisposto per carro deve essere fissato nelle disposi-
zioni d’esecuzione. Fino ad allora devono essere condotti ulteriori chiarimenti per determinare un’indennità adeguata. In linea di principio, si può presumere che più alto è il bonus, maggiore sarà l’incentivo a favore del trasporto ferroviario. Dalle stime e dai colloqui con gli operatori del settore è emerso che si può ottenere un impatto decisivo sulla scelta del vettore solo se l’incentivo finanziario supplementare per il committente rappresenta una percentuale significativa degli attuali costi di trasporto o riduce o annulla la differenza rispetto ai costi del traffico merci su strada. Secondo le prime stime, il bonus di trasbordo e di carico dovrebbe essere in media di 40 franchi per carro in
60/97 BAV-D-CC8A3401/803