Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine

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N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3

partenza o in arrivo. L’importo totale di questa forma di promovimento, calcolato sul numero di carri attualmente trasportati in Svizzera, sarebbe di 25 milioni di franchi.

 Per il calcolo del bonus di trasbordo e di carico deve essere prevista una differenziazione in fun-

zione del numero di carri che passano per un impianto: per i primi 720 carri non verrà erogato alcun bonus per gli impianti esistenti. Questo numero si basa su quello minimo finora obbligatorio per l’erogazione di un aiuto finanziario a favore di un binario di raccordo. Le quantità eccedenti il numero attuale di carri daranno diritto a un bonus più elevato per un periodo di due anni, fornendo così un chiaro incentivo ai trasporti aggiuntivi. La quantità minima di 720 carri non si applica per i primi cinque anni ai binari di raccordo nuovi o rimessi in servizio e nemmeno al carico attraverso impianti di carico e scarico. In compenso, tuttavia, occorre prevedere un numero massimo di carri che ricevono un bonus per ogni impianto: a partire da circa 1500 carri, un impianto è ben sfruttato ed è lecito presumere che il servizio ferroviario sia assicurato.

 Il bonus di trasbordo e di carico deve essere erogato tramite i gestori dei binari di raccordo o delle

piattaforme di trasbordo multimodali. Se il gestore dell’impianto non è il responsabile del trasporto sul mercato, si deve presumere che il bonus sarà trasferito attraverso i rapporti contrattuali commerciali. Nel caso degli impianti di carico e scarico è possibile un computo diretto tramite il committente. L’erogazione degli indennizzi attraverso questo canale è la modalità più semplice a livello amministrativo.

 Si rende necessario regolamentare il rapporto tra il bonus di trasbordo e di carico e il rimborso

della TTPCP ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 LTTP66. A tal fine esistono fondamentalmente due opzioni: il bonus di trasbordo e di carico viene introdotto a complemento del rimborso della TTPCP oppure quest’ultimo viene abolito in modo da essere applicato anche ai trasporti nel traffico combinato.

Nell’ambito del presente progetto, la prima opzione è quella più accreditata, poiché per il momento si deve rinunciare a una revisione della LTTP, oggetto dei lavori per l’ulteriore sviluppo della TTPCP (cfr. n. 1.1.2). In linea di principio, tuttavia, anche l’abolizione del rimborso della TTPCP e l’applicazione del bonus di trasbordo e di carico costituiscono un’opzione nel TC che deve essere posta in discussione con il presente progetto.

Se il bonus di trasbordo e di carico viene introdotto a complemento del rimborso della TTPCP, i trasporti nel traffico combinato ne sono esclusi. Il bonus sarà corrisposto invece per la consegna di contenitori del traffico combinato su rotaia al binario di raccordo.

Per il rimborso della TTPCP, tuttavia, sarà necessario esaminare eventuali adeguamenti delle modalità al fine di incrementare gli incentivi all’impiego di veicoli a impatto climatico zero nel percorso iniziale e finale su strada. Poiché ad oggi, e prevedibilmente fino al 2030, i veicoli a propulsione elettrica, che utilizzano l’elettricità o l’idrogeno come fonte di energia, non pagano la

TTPCP, è necessario creare la possibilità che possano richiederne comunque il «rimborso».

Rinuncia al promovimento di nuove offerte (stralcio art. 9 cpv. 2 LTM)

Con riferimento alle misure descritte, la disposizione di cui all’articolo 9 capoverso 2 LTM, con la quale la Confederazione può promuovere le nuove offerte del trasporto di merci per ferrovia fintanto che le stesse non possano essere prestate in modo finanziariamente autonomo, ma al massimo per tre anni, deve essere per contro abrogata. Questa disposizione è attualmente valida fino al 2027.

Finora questa fattispecie di promovimento non è stata impiegata, da un lato perché la sua attuazione amministrativa è difficile e, dall’altro, perché l’attuale programma di compensazione delle emissioni di CO2 dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), a cui si può ricorrere anche per progetti nel settore del traffico merci, si pone lo stesso obiettivo: il trasferimento di nuovi trasporti su rotaia67.

66 RS 641.81

67 Cfr. la lista dei progetti promossi dall’UFAM nel settore del traffico merci: 5.1 Miglioramento dell’efficienza nel trasporto di persone o merci (admin.ch). L’attuazione di progetti di compensazione in Svizzera e all’estero contribuisce a una riduzione delle emissioni. Ai sensi dell’articolo 26 della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (RS 641.71), gli importatori di carburanti sono tenuti a compensare con appositi progetti una parte delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto. Se i requisiti sono soddisfatti, vengono rilasciati certificati nazionali e internazionali che possono essere utilizzati per compensare le emissioni. 61/97 BAV-D-CC8A3401/803