Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/77: Revisione totale dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) · 13 pagine

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poggiava sul già citato articolo 57h LOGA. Con l’articolo 16 rev-OMet è ora creata una base legale che risponde meglio ai requisiti della LPD in materia di densità normativa di una disposizione (grado di concretizzazione), in quanto le diverse tipologie di dati personali trattati e le finalità perseguite con tali dati sono elencati in modo specifico ed esaustivo.

Sezione 7: Diritto di ricorso per proteggere l’infrastruttura di misurazione

Articolo 17

Nel suo tenore, l’articolo 17 rev-OMetV corrisponde essenzialmente all’articolo 25 OMet, motivo per cui si rimanda al commento contenuto nel rapporto esplicativo dell’11 ottobre 2018. L’elemento nuovo è costituito dal titolo della sezione 7, che è stato adeguato a fini di concretizzazione e per distinguere l’«infrastruttura di misurazione» dall’«infrastruttura» ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera d rev-OMet.

4 Articoli abrogati

Articolo 2 Collaborazione nazionale

L’articolo 2 OMet stabilisce che, nell’adempimento dei suoi compiti, MeteoSvizzera collabora con le unità dell’Amministrazione federale e con altre organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico della Confederazione, nonché con i Cantoni.

Questo aspetto è già disciplinato nell’articolo 5 capoverso 1 LMet sotto forma di disposizione potestativa, ma formulato in modo ancora più ampio: per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio federale può collaborare con organizzazioni svizzere, estere o internazionali di diritto pubblico o privato. Può dichiarare che la Confederazione Svizzera vi aderisce o vi partecipa.

Numerose disposizioni di legge speciali garantiscono già la collaborazione tra l’Amministrazione federale centrale e quella decentralizzata in caso di sinergie (ad es. ordinanza sulla protezione della popolazione [RS 520.12], ordinanza sulla protezione d’emergenza [RS 732.33], ordinanza sul coordinamento del servizio meteorologico [RS 520.13]). Per evitare che l’articolo 2 OMet venga inteso come una restrizione rispetto all’articolo 5 capoverso 1 LMet, l’articolo 2 è abrogato. L’attenzione deve continuare a focalizzarsi sulla collaborazione con attori statali, ma devono parimenti essere possibili collaborazioni con attori privati finalizzate all’adempimento dei compiti di MeteoSvizzera.

Articolo 8 Accesso alle prestazioni per le organizzazioni di intervento e i servizi di protezione della popolazione

Secondo l’articolo 8 OMet, le organizzazioni d’intervento e i servizi di protezione della popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali hanno accesso alle prestazioni di MeteoSvizzera in particolare attraverso l’apposita piattaforma della Confederazione. La disposizione va letta nel contesto dell’articolo 24 OMet, che per le organizzazioni di intervento federali, cantonali e comunali e per i servizi di protezione della popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali prevede il condono degli emolumenti per la consulenza e per la fornitura di prestazioni dell’offerta di base necessarie alla loro attività.