Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/77: Revisione totale dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) · 13 pagine

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cui l’utente, in passato, non ha saldato la fattura o l’ha saldata in ritardo, oppure se l’utente ha la sede legale (persona giuridica) o è domiciliato all’estero (persona fisica).

Articolo 13 Collaborazione internazionale

L’articolo 13 rev-OMet è identico all’articolo 3 OMet. Di conseguenza si rimanda al commento contenuto nel rapporto esplicativo dell’11 ottobre 2018.

Articolo 14 Contributo al Sistema di osservazione globale del clima

L’articolo 14 rev-OMet è quasi identico all’articolo 4 OMet, di conseguenza si può fare riferimento in ampia misura al commento contenuto nel rapporto esplicativo dell’11 ottobre 2018. Rispetto all’OMet viene precisato soltanto il capoverso 2 lettera b: oltre ai centri di dati, possono essere sostenuti anche i centri di calibrazione e di garanzia della qualità.

I contributi vengono accordati secondo una procedura standardizzata. Parti terze (ad es. scuole universitarie, istituti di ricerca e privati) possono presentare una domanda di finanziamento che sarà verificata sotto il profilo formale e materiale. La richiesta di sostegno di un progetto fa seguito a un bando di concorso pubblico. La verifica materiale è affidata a un comitato direttivo scientifico esterno, che formula una raccomandazione di accoglimento o non accoglimento della domanda. In caso di accoglimento, viene stipulata una convenzione sulle prestazioni.

Articolo 15 Contributo al programma di Sorveglianza dell’atmosfera terrestre

L’articolo 15 rev-OMet è quasi identico all’articolo 5 OMet, motivo per cui si può fare riferimento in ampia misura al commento contenuto nel rapporto esplicativo dell’11 ottobre 2018. Rispetto all’OMet viene leggermente modificato soltanto il capoverso 2 lettera f, in quanto possono essere sostenuti non soltanto progetti di ricerca «pura» ma, analogamente all’articolo 14 rev-OMet, anche progetti che contribuiscono all’attuazione del piano d’implementazione relativo al programma di Sorveglianza dell’atmosfera terrestre (Global Atmosphere Watch, GAW).

Per quanto riguarda la procedura per la concessione dei contributi si rimanda al commento dell’articolo 14 rev-OMet.

Articolo 16 Trattamento di dati personali nel quadro della fornitura di prestazioni

Conformemente all’articolo 17 capoverso 1 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale. Una base legale di questo tipo è contenuta ad esempio nella legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). L’articolo 57h LOGA prevede infatti che gli organi federali possano gestire un sistema d’informazione e di documentazione per la registrazione, la gestione, l’indicizzazione e il controllo della corrispondenza e degli affari. Il trattamento dei dati personali in questo sistema deve permettere di trattare gli affari, organizzare lo svolgimento del lavoro o facilitare l’accesso alla documentazione. Nelle unità dell’Amministrazione federale centrale queste attività sono svolte principalmente nel sistema standardizzato di gestione degli affari GEVER (art. 3 cpv. 1 ordinanza GEVER; RS 172.010.441).

MeteoSvizzera impiega diverse applicazioni per mettere a disposizione degli utenti le proprie prestazioni. Finora, il trattamento dei dati personali in questo contesto