Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/77: Revisione totale dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) · 13 pagine

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Secondo il capoverso 1, MeteoSvizzera riscuote emolumenti per l’approntamento di dati e la fornitura di prestazioni riconducibili a mandati previsti in leggi speciali. Ne sono un esempio le prestazioni fornite in virtù dell’ordinanza sulla protezione d’emergenza. Se il destinatario della prestazione è un altro ufficio federale, la fatturazione avviene secondo le prescrizioni interne della Confederazione.

A differenza del capoverso 1, il capoverso 2 specifica le prestazioni soggette a emolumenti che MeteoSvizzera può (ma non è obbligata a) fornire su richiesta. Quest’ultima decide autonomamente non soltanto se fornirle, ma anche in quale forma.

Alla lettera a si stabilisce che si tratta di prestazioni che servono alle autorità per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge: ne fanno parte, ad esempio, i rapporti per i Cantoni su determinati sviluppi climatologici. Nella prassi occorre distinguerle dalle prestazioni supplementari fornite (commercialmente) per soddisfare desideri particolari di clienti ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LMet. Fornire una prestazione supplementare significa rispondere alle esigenze specifiche di un singolo cliente e, quindi, generare un prodotto ad hoc. Quelle disciplinate alla lettera a, invece, sono unicamente prestazioni richieste dalla maggior parte dei Cantoni per l’adempimento dei loro compiti previsti dalla legge, ad esempio se necessitano di una base climatologica per soddisfare un obbligo di rendere conto alla Confederazione.

Alla lettera b è previsto che MeteoSvizzera possa fornire prestazioni di formazione alle autorità e agli istituti di formazione.

Alla lettera c si stabilisce che MeteoSvizzera può, su richiesta, fornire prestazioni che rispondono a un interesse nazionale o regionale in materia di sicurezza o salute della popolazione, sicurezza dell’approvvigionamento, tutela a lungo termine di un ambiente sano o ricerca scientifica. Tra queste rientrano, ad esempio, i rapporti climatologici destinati ai gestori di infrastrutture critiche. Mentre le prestazioni di cui alla lettera a sono esplicitamente limitate alle autorità pubbliche, nella lettera c s’intende rendere possibile l’approntamento di prestazioni meteorologiche e climatologiche anche per attori privati, se rispondono a uno degli interessi citati.

La lettera d, infine, stabilisce che MeteoSvizzera può riscuotere emolumenti per prestazioni fornite su richiesta che riguardano l’approntamento o la fornitura di dati che necessitano di un livello di servizio più elevato rispetto a quello richiesto per i dati destinati al portale OGD. Questo, anche se la LMeCA prevede già determinati criteri per l’approntamento degli OGD, che, conformemente all’articolo 10 capoverso 4, sono pubblicati in Internet gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile elettronicamente e in formato aperto. Allo stesso tempo, però, nel messaggio sulla LMeCA si precisa che la messa a disposizione degli OGD non costituisce un nuovo compito amministrativo a sé stante, bensì un’attività accessoria che può essere svolta dalle unità amministrative1. Secondo l’articolo 10 capoverso 7 LMeCA non sussiste inoltre alcun diritto legale all’accesso a questi dati. È inoltre previsto che, per coprire l’onere supplementare, le unità amministrative possano continuare a riscuotere emolumenti per la fornitura di dati particolari e specifici per i clienti. Esempi di un simile livello di servizio più elevato potrebbero essere l’approntamento di formati di dati aggiuntivi o la messa a disposizione di un supporto telefonico con tempi di risposta rapidi.

1 Messaggio del 4 marzo 2022 sulla legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, FF 2022 804, pag. 40.