Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/77: Revisione totale dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) · 13 pagine

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Per promuovere l’utilizzazione dei dati meteorologici e climatologici, MeteoSvizzera ritiene importante implementare gli OGD in modo che i propri dati possano essere riutilizzati in modo efficiente e attrattivo. Tuttavia, probabilmente vi saranno casi in cui determinati utenti vorranno che i dati siano resi disponibili con requisiti più severi. È il caso, ad esempio, se i dati sono utilizzati in un’azienda commerciale in modo tale che un’eventuale interruzione comporterebbe grosse difficoltà operative. In una situazione simile, i requisiti in materia di elevata disponibilità non possono essere soddisfatti con la soluzione standard OGD. In questo caso, MeteoSvizzera deve poter riscuotere un emolumento, conformemente a quanto esposto nel messaggio sulla LMeCA2.

La lettera d del presente articolo non è tuttavia destinata a fungere da base per rispondere a singole richieste particolari relative al livello di servizio, bensì a dare a MeteoSvizzera la possibilità, in caso di effettivo bisogno, di offrire un livello di servizio fisso e più elevato, di cui possono usufruire gli eventuali interessati.

Articolo 4 Autorizzazione all’utilizzazione dell’offerta di base

Il capoverso 1 stabilisce che le prestazioni soggette a emolumenti e quelle fornite attraverso canali di distribuzione non pubblici possono essere utilizzate soltanto con l’autorizzazione di MeteoSvizzera. La disposizione riprende sostanzialmente l’articolo 7 capoverso 1 OMet, completandolo con la precisazione che l’autorizzazione è necessaria anche per le prestazioni non soggette e emolumenti che vengono però approntate su applicazioni non pubbliche per un determinato gruppo di utenti (ad es. nei sistemi di allerta per le autorità).

Il capoverso 2 stabilisce che l’autorizzazione di MeteoSvizzera può essere rilasciata in forma di comunicazione unilaterale o, come sinora, di contratto di diritto amministrativo. La prima forma si presta, ad esempio, se per ottenere una prestazione è sufficiente disporre di un accesso a una piattaforma. La seconda sarà necessaria nei casi in cui le prestazioni di MeteoSvizzera debbano essere ulteriormente concretizzate per gli utenti.

Ai fini della documentabilità dell’attività amministrativa, sia la comunicazione unilaterale sia il contratto di diritto amministrativo vanno stilati per scritto. Nel caso del contratto di diritto amministrativo, tuttavia, non è necessaria la forma scritta ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220). La conclusione del contratto può quindi avvenire anche attraverso uno scambio di e-mail, purché non vi siano dubbi sull’identità della parte contraente.

Articolo 5 Condizioni di utilizzazione

L’articolo 5 costituisce una disposizione esecutiva dell’articolo 3 capoverso 1 secondo periodo LMet, che conferisce al Consiglio federale la competenza di definire le condizioni di utilizzazione delle prestazioni dell’offerta di base.

Al capoverso 1 sono stabilite quattro diverse condizioni che gli utenti delle prestazioni dell’offerta di base devono rispettare. Secondo la lettera a, la riproduzione e la diffusione di dati o informazioni di MeteoSvizzera sono ammesse sempre e soltanto

2 Messaggio, pag. 39 seg.