Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/77: Revisione totale dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) · 13 pagine

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con l’indicazione della fonte. Anche l’articolo 10 capoverso 4 LMeCA prevede, per gli OGD, obblighi di indicare la fonte dei dati previsti da leggi speciali.

La lettera b concerne la riproduzione o la diffusione di allerte, due tipologie di utilizzazione sostanzialmente ammesse. Quello che invece non è ammesso è la modifica dei loro contenuti – una condizione imprescindibile per evitare la messa in circolazione di informazioni errate. Vanno in particolare rispettati i livelli e i colori standard per le allerte utilizzati dalla Confederazione.

La lettera c riguarda i dati di login che devono essere immessi dagli utenti per accedere alle prestazioni dell’offerta di base. Questi dati sono collegati individualmente a ciascun utente e non devono essere trasmessi a terzi non autorizzati. Devono inoltre essere protetti dall’abuso, ad esempio conservandoli con cura.

La lettera d disciplina l’utilizzazione appropriata dell’infrastruttura impiegata per la messa a disposizione delle prestazioni di MeteoSvizzera. L’infrastruttura deve essere utilizzata allo scopo per cui è stata concepita, ossia soltanto nella misura in cui ciò è necessario per ottenere le prestazioni. Secondo il numero 1, è vietata qualsiasi utilizzazione abusiva. Tale divieto comprende le utilizzazioni non finalizzate all’ottenimento di prestazioni, ma programmate ad esempio per attaccare le risorse web, sovraccaricarne le capacità di elaborare le richieste e, quindi, interrompere la disponibilità del sito. Secondo il numero 2, è inoltre vietata l’utilizzazione eccessiva in termini di frequenza di accesso e non pertinente all’ottenimento di prestazioni, ad esempio se viene programmata una richiesta ogni 60 secondi per una prestazione che è aggiornata soltanto ogni 10 minuti.

Il capoverso 2 disciplina le possibili conseguenze della violazione delle condizioni di utilizzazione. I provvedimenti previsti saranno applicati caso per caso, in funzione della gravità e della frequenza della violazione.

Osservazione preliminare sulla sezione 4 «Emolumenti e fatturazione»

Gli emolumenti riscossi per le prestazioni di cui all’articolo 3 rev-OMet sono fissati tenendo conto dei principi dell’equivalenza e della copertura dei costi, come previsto all’articolo 3 capoverso 5 secondo periodo rev-LMet. La base è costituita dalla «contabilità analitica elaborata», conformemente alle prescrizioni della Confederazione in materia (LFC, ordinanza sulle finanze della Confederazione [RS 611.01] e corrispondenti direttive dell’AFF).

Articolo 6 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

L’applicabilità sussidiaria dell’ordinanza generale sugli emolumenti viene mantenuta, sempre che l’OMet non preveda un disciplinamento particolare. Anche questa disposizione è ripresa senza modifiche dall’OMet (art. 10).

Articolo 7 Emolumenti in base al dispendio di tempo

A condizione che non si applichi una delle disposizioni sugli emolumenti secondo gli articoli 8 e seguenti rev-OMet, gli emolumenti per le prestazioni di MeteoSvizzera sono calcolati in base al dispendio di tempo tenendo conto dei costi di personale, del posto di lavoro e d’infrastruttura. Le tariffe a copertura dei costi sono state aggiornate sulla base della contabilità analitica rivista nel 2021/2022 e si basano, come sinora, sui costi e sul numero di ore di lavoro annue prestate da MeteoSvizzera.