Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/77: Revisione totale dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) · 13 pagine
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di base e i loro destinatari sono descritti in modo più specifico e presentati in modo più chiaro.
In esecuzione dell’articolo 3 LMet, le prestazioni dell’offerta di base devono essere distinte dalle attività che MeteoSvizzera svolge per adempiere i propri compiti nel quadro di eventuali progetti di collaborazione (art. 5 LMet). Da questi progetti possono essere generati ricavi supplementari (i cosiddetti «fondi di terzi»; cfr. art. 30a cpv. 4 lett. a della legge federale sulle finanze della Confederazione, LFC; RS 611.0). Non si tratta tuttavia di entrate generate dalla riscossione di emolumenti ai sensi della LMet e dell’OMet/rev-OMet.
Articolo 2 Prestazioni fornite gratuitamente
L’articolo 2 rev-OMet disciplina le prestazioni dell’offerta di base fornite gratuitamente, vale a dire non soggette a emolumenti. Da un lato viene così concretizzato l’articolo 3 capoverso 3 rev-LMet, che già prescrive la fornitura gratuita di determinate prestazioni. Dall’altro sono definite come «prestazioni fornite gratuitamente» altre attività svolte nel quadro del sistema di allerta.
La lettera a riprende essenzialmente il disciplinamento di cui all’articolo 3 capoverso 3 lettera a rev-LMet.
La lettera b riprende a sua volta essenzialmente quanto stabilito all’articolo 3 capoverso 3 lettera b rev-LMet, precisando che la diffusione di informazioni approntate gratuitamente deve avvenire attraverso canali di distribuzione pubblici. Poiché la gratuità di queste prestazioni è giustificata dal fatto che presentano un grande interesse generale, è necessario garantire che siano effettivamente accessibili a tutti. Attualmente i canali di distribuzione principali sono il sito Internet e l’app di MeteoSvizzera. Ulteriori informazioni destinate alla collettività sono diffuse anche attraverso canali gestiti in collaborazione con altri enti (portale NCCS, portale dei pericoli naturali ecc.).
Secondo l’articolo 3 capoverso 3 lettera b rev-LMet, MeteoSvizzera diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche d’interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all’articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull’evoluzione climatica. Nell’ambito di queste prescrizioni, MeteoSvizzera decide autonomamente sul contenuto dell’offerta informativa.
Alla lettera c è stabilito che l’approntamento o la fornitura di allerte e delle loro spiegazioni per le autorità (ad es. Cantoni) continueranno a far parte, come sinora, delle prestazioni fornite gratuitamente. A differenza delle allerte approntate per la collettività come previsto all’articolo 2 lettera b rev-OMet, che vengono messe a disposizione attraverso canali di distribuzione pubblici, le allerte elaborate specificamente per le autorità sono inviate oppure approntate e spiegate su piattaforme accessibili soltanto a questo particolare gruppo di utenti.
Articolo 3 Prestazioni soggette a emolumenti
L’articolo 3 rev-OMet concretizza l’articolo 3 capoverso 4 lettera b e capoverso 5 rev-LMet e disciplina le prestazioni dell’offerta di base soggette a emolumenti.