Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/77: Revisione totale dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) · 13 pagine

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Articolo 8 Emolumenti per l’accesso a canali di distribuzione non pubblici

Nel suo tenore, l’articolo 8 rev-OMet riprende sostanzialmente l’articolo 18 OMet e stabilisce le modalità di calcolo degli emolumenti per l’accesso a canali di distribuzione elettronici non pubblici. A tal fine, i costi complessivi di produzione e manutenzione vengono divisi per il numero di utenti previsti.

La terminologia è stata ottimizzata e leggermente adeguata rispetto all’OMet, in quanto non ci si riferisce più all’«utilizzazione di piattaforme e programmi informatici», bensì all’accesso a canali di distribuzione non pubblici.

Inoltre, mentre l’articolo 8 rev-OMet concerne gli emolumenti per i cosiddetti «portali self-service», per i quali non è possibile determinare con precisione chi ottiene quante prestazioni, l’articolo 9 rev-OMet disciplina gli emolumenti per i canali push, per i quali la quantità di dati ottenuti è nota.

Articolo 9 Emolumenti per invii regolari

Il capoverso 1 stabilisce che per invii elettronici regolari è riscosso ogni anno un emolumento per canale da istituirsi separatamente. Nel suo tenore, l’articolo 9 rev-OMet riprende il disciplinamento vigente di cui all’articolo 20 capoversi 3 e 4 OMet con un paio di semplificazioni e adeguamenti linguistici. Inoltre, al capoverso 2 è stabilito che l’emolumento riscosso per la predisposizione e la manutenzione di invii regolari è calcolato in base al dispendio di tempo (art. 7 rev-OMet).

Articolo 10 Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati

L’articolo 10 riprende sostanzialmente, con qualche adeguamento linguistico, il disciplinamento vigente di cui all’articolo 20 capoverso 2 OMet. Mentre per l’elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è riscosso un emolumento calcolato in base al dispendio di tempo ai sensi dell’articolo 7 rev-OMet, per la gestione dell’infrastruttura necessaria non sono previste indennità. Per questo motivo, per ogni rappresentazione grafica dei dati viene riscosso un emolumento di 0,05 franchi per immagine.

Articolo 11 Emolumenti per dati internazionali

Nel suo tenore, l’articolo 11 rev-OMet corrisponde all’articolo 14 OMet e disciplina gli emolumenti per la distribuzione, da parte di MeteoSvizzera, dei dati di organizzazioni internazionali e servizi meteorologici esteri. Dato che MeteoSvizzera non ha la sovranità dei dati, questi ultimi non sottostanno all’articolo 10 capoverso 1 LMeCA (OGD). L’Accordo ECOMET di cui all’articolo 11 lettera c rev-OMet diventerà obsoleto con la prevista integrazione di ECOMET nell’organizzazione EUMETNET nel 2023/2024. Non appena saranno noti, i riferimenti alle nuove basi legali saranno aggiornati di conseguenza nella rev-OMet.

Articolo 12 Fatturazione

Come sinora, le fatture vengono emesse dopo la fornitura delle prestazioni. La fatturazione anticipata è attualmente già prevista (art. 22 OMet), ma è limitata alle prestazioni in abbonamento. La prassi ha tuttavia dimostrato la necessità di prevedere ulteriori casi in cui applicare un obbligo di pagamento anticipato: ad esempio quello in