Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/77: Revisione totale dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) · 13 pagine
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2.2 Terminologia
Per quanto concerne le prestazioni dell’offerta di base viene operata una distinzione tra due modalità di fruizione: le prestazioni sono approntate in modo che gli utenti vi possano accedere da soli (modalità pull, self-service) o sono fornite in modo specifico agli utenti (modalità push, da parte di MeteoSvizzera). Per la prima variante si usa l’espressione «approntamento», per la seconda l’espressione «fornitura».
2.3 Delimitazione rispetto alla meteorologia aeronautica
Conformemente all’articolo 1 lettera d LMet, la Confederazione appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero. Le disposizioni sulle prestazioni di questo cosiddetto servizio di meteorologia aeronautica, in quanto parte della sicurezza aerea, e sui meccanismi di finanziamento si trovano nella legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0), nell’ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (RS 748.132.1) e nell’ordinanza concernente il servizio civile della meteorologia aeronautica (RS 748.132.13). Le disposizioni dell’OMet/rev-OMet non si applicano pertanto alla meteorologia aeronautica (cfr. art. 3 cpv. 6 rev-LMet: «La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l’approntamento di dati e prestazioni secondo l’articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali»).
3 Commento ai singoli articoli
Ingresso
L’ingresso è integrato da un rimando all’articolo 3 capoverso 5 rev-LMet che conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare la riscossione di emolumenti.
Articolo 1
L’articolo 1 rev-OMet concretizza l’articolo 2 capoverso 1 LMet e stabilisce che l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale. La disposizione corrisponde all’articolo 1 dell’OMet vigente (di seguito OMet).
Osservazione preliminare sulla sezione 2 «Prestazioni dell’offerta di base»
Conformemente all’articolo 3 capoverso 1 LMet il Consiglio federale, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 1 della legge citata, stabilisce un’offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche. L’articolo 3 capoverso 3 rev-LMet prescrive che determinate prestazioni siano fornite gratuitamente. Per determinate altre prestazioni, invece, l’articolo 3 capoversi 4 e 5 rev-LMet conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare la riscossione di emolumenti.
In considerazione di questo contesto legale, le prestazioni dell’offerta di base vengono definite in due disposizioni: una che disciplina l’offerta di prestazioni fornite gratuitamente e una che disciplina l’offerta di prestazioni soggette a emolumenti. Se per l’approntamento di dati nel contesto OGD, per le prestazioni destinate alla collettività e per quelle nel quadro del sistema di allerta è prevista la gratuità, per le prestazioni fornite a specifici utenti è invece giustificata la riscossione di emolumenti.
A prescindere dall’introduzione degli OGD, la presente revisione non modifica l’orientamento dell’offerta di base di MeteoSvizzera. Tuttavia, le prestazioni dell’offerta