Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/79: Pa.Iv. Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio · 62 pagine

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Il Cantone SO afferma che, facendo riferimento in futuro al concetto di «violenza domestica» invece che alla sola «violenza nel matrimonio», il testo di legge si estende concettualmente a tutte le forme di violenza fisica e psichica in ambito domestico, soddisfacendo così le esigenze legate all’importanza e alla complessità della questione.

Diversi partecipanti22 aggiungono che il termine «violenza domestica» estende le disposizioni anche ai figli o a coloro che hanno contratto un’unione registrata nonché ai concubini, il che è di grande rilevanza.

Secondo la CSParità è importante che siano presi in considerazione tutti i figli di persone vittime di violenza, compresi quelli avuti da relazioni precedenti. Essa ritiene che tale chiarimento debba essere incluso nel testo esplicativo concernente la modifica.

Secondo l’unine, il termine «violenza domestica» rischia di emarginare forme specifiche di violenza di genere le cui vittime principali sono le donne e di confonderle con altre forme di violenza (p. es. contro i figli o i genitori) che hanno luogo sempre nella sfera domestica. Per non tacere il carattere specifico di genere di questa violenza nei rapporti di coppia, l’unine suggerisce di utilizzare il termine «violenza nel rapporto di coppia» ( cfr. All. I per la proposta di formulazione).

4.2 Art. 50 cpv. 1 PP-LStrI

Cantoni

I Cantoni GL, LU, SH, SZ, VD, VS e ZH accolgono favorevolmente l’estensione dell’applicazione delle disposizioni relative ai casi di rigore a tutti gli stranieri vittime di violenza domestica (indipendentemente dal fatto che si tratti di un permesso B, C, L o di un’ammissione provvisoria). Il Cantone GE è favorevole a questa proposta. Pertanto, anche la riserva formulata in merito all’articolo 59 della Convenzione di Istanbul può essere sciolta.

Secondo il Cantone LU, la sicurezza di poter continuare a soggiornare in Svizzera rappresenta la base per un buon processo di integrazione. Esso ritiene tuttavia che una situazione di minaccia non comporti automaticamente il diritto a un permesso ai sensi della legislazione sugli stranieri.

I Cantoni FR e NE approvano solo l’estensione del diritto alle persone con permesso di dimora (permesso B) e alle persone ammesse provvisoriamente (permesso F). Il Cantone FR rifiuta l’estensione del diritto ai coniugi di persone con un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L), in quanto tale soggiorno è sin dall’inizio di natura temporanea (è tuttavia possibile un permesso ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI). Il Cantone NE è dell’opinione che sia contrario alla logica prorogare per così dire automaticamente di due anni un permesso di soggiorno di breve durata.

I Cantoni AI, AR, BE, NW, OW, SO, TI e ZG desiderano mantenere l’attuale sistematica basata sul diritto versus apprezzamento nel rilascio del permesso di dimora come voluto dal legislatore federale e rifiutano la creazione nell’avamprogetto di un diritto di soggiorno generale in caso di violenza domestica indipendente dal vigente disciplinamento del permesso. I Cantoni BE, SO, TI e ZG chiedono pertanto di rinunciare all’adeguamento e all’estensione di questa disposizione. A loro parere la proposta è particolarmente inaccettabile per i dimoranti di

22 Cantoni: GL, JU, LU, SH, SZ, VD, ZH // partiti politici: PEV, PLR, Verdi // conferenze e associazioni nazionali: CSParità, CSVD, CDOS // cerchie interessate: Beratungsstelle kokon, Brava, Caritas, EKF, Frauen-Nottelefon, JPV, ODAGE