Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/79: Pa.Iv. Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio · 62 pagine
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Protezione dell’infanzia Svizzera chiede che vengano creati i presupposti legali affinché nessun minore debba rimanere in una situazione di violenza a causa della possibile perdita del proprio permesso di dimora o di quello di uno dei genitori. La fondazione accoglie favorevolmente il fatto che, secondo l’avamprogetto, in futuro i figli stranieri di persone con permesso di dimora, permesso di soggiorno di breve durata o ammesse provvisoriamente avranno diritto al rilascio o al mantenimento del permesso corrispondente anche in caso di separazione dei genitori a causa di violenza domestica.
A fini di completezza, la CRS propone di menzionare anche i familiari con statuto di protezione S ai sensi dell’articolo 71 della legge sull’asilo (LAsi)25 e suggerisce di integrare la disposizione ( cfr. All. I per la proposta di formulazione).
Anche AsyLex accoglie con favore l’avamprogetto e suggerisce parimenti che anche le persone con statuto S siano contemplate da questa norma e che la via del Tribunale federale non sia preclusa alle persone con ammissione provvisoria. A suo parere, l’estensione del campo di applicazione dell’articolo 50 LStrI è rilevante anche per le persone che chiedono l’asilo, perché fornisce una sicurezza aggiuntiva per quei casi in cui il partner è stato riconosciuto come rifugiato, ma la persona che si è ricongiunta non ha potuto essere inclusa nello statuto di rifugiato perché la coppia si è incontrata, ad esempio, solo durante o dopo la fuga. La nuova disposizione fa chiarezza anche per i partner delle persone ammesse provvisoriamente: sebbene soddisfino regolarmente i requisiti per l’ammissione provvisoria, non vi è alcuna certezza che venga loro effettivamente concessa l’ammissione provvisoria. Il diritto al rilascio/alla proroga dell’ammissione provvisoria previsto dall’articolo 50 PP-LStrI sottolinea il carattere non ragionevole e inammissibile dell’attuazione dell’allontanamento nei casi di violenza domestica e crea quindi, in una certa misura, una protezione aggiuntiva.
Secondo GDS, il diritto deve valere in egual misura per tutti gli stranieri, indipendentemente dal fatto che l’autore della violenza perda il diritto al permesso, in particolare anche se le condizioni per concedere l’ammissione provvisoria non sono più soddisfatte.
La prof. Dr. Progin-Theuerkauf ritiene che la modifica proposta apporti solo miglioramenti minimi rispetto alle attuali disposizioni per le persone con un permesso di soggiorno di breve durata e ammesse provvisoriamente. A suo parere è improbabile che il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata possa aiutare le vittime interessate a causa della sua natura limitata nel tempo. Il rilascio di un’ammissione provvisoria è persino in contraddizione con l’articolo 59 della Convenzione di Istanbul, che garantisce alle vittime l’accesso a un titolo di soggiorno autonomo. L’ammissione provvisoria è una misura sostitutiva dell’attuazione di un allontanamento che temporaneamente non può essere eseguito, non un permesso di dimora in senso giuridico. Sebbene la Svizzera abbia formulato una riserva in merito all’articolo 59 della Convenzione di Istanbul, se desidera comunque seguire le raccomandazioni del gruppo GREVIO contenute nel documento GREVIO’s (Baseline) Evaluation Report – Switzerland del 13 ottobre 2022 (cfr. n. 57), deve garantire alle vittime l’accesso a un permesso di dimora. Un’ammissione provvisoria comporterebbe ulteriori incertezze e dovrebbe comunque sempre essere verificata prima di procedere all’allontanamento e pronunciata in presenza delle condizioni di cui all’articolo 84 LStrI. A suo dire, non si tratta quindi di un vero e proprio miglioramento rispetto alla situazione giuridica attuale.
25 RS 142.31