Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/79: Pa.Iv. Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio · 62 pagine

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breve durata e per le persone con un’ammissione provvisoria, dal momento che il loro soggiorno in Svizzera è di natura temporanea o limitata nel tempo sin dall’inizio. Nemmeno il fatto di essere vittime di violenza domestica giustifica, secondo loro, la concessione di un diritto di soggiorno (durevole) alle suddette persone. Ma anche nel caso di persone con permesso di dimora (senza pretesa giuridica), vi sarebbe un’inopportuna rottura del sistema. La particolare situazione delle vittime di violenza domestica può già essere in larga misura presa in considerazione dal diritto vigente. Il Cantone TI segnala che, soprattutto nel caso dei dimoranti di breve durata (permesso L) e delle persone ammesse provvisoriamente (permesso F), il breve periodo di validità del permesso (originale) potrebbe portare ad abusi e denunce mendaci se venisse prorogato per tre anni.

Secondo i Cantoni AR e BE, il Piano d’azione nazionale 2022–2026 per l’attuazione della Convenzione di Istanbul (PAN CI) non rivela la necessità di creare nuovi diritti legali a questo proposito.

Il Cantone ZG chiede di completare l’articolo 77 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 200723 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) per includere le persone con un permesso di soggiorno di breve durata ai sensi dell’articolo 45 LStrI o con un’ammissione provvisoria conformemente all’articolo 85 capoverso 7 LStrI (in caso di rinuncia a una modifica dell’art. 50 cpv. 1 LStrI).

I Cantoni AI e AR auspicano che per le vittime di violenza domestica, il cui precedente diritto di soggiorno si basava su una decisione discrezionale, venga aggiunta una lettera m all’articolo 30 capoverso 1 LStrI, che disciplini esplicitamente il soggiorno delle vittime di violenza domestica, tenendo conto della possibilità di reintegrazione nel Paese d’origine. Anche la formulazione dell’articolo 77 capoverso 2 OASA deve quindi essere adattata e chiarita di conseguenza. I Cantoni BE, SO e TI propongono parimenti di aggiungere una nuova lettera all’articolo 30 capoverso 1 LStrI, secondo la quale sia possibile derogare ai requisiti di ammissione per disciplinare i casi di violenza domestica. Il Cantone BE presenta una proposta in merito ( cfr. All. I per la proposta di formulazione).

BE afferma che il riferimento all’articolo 85 capoverso 7 LStrI contenuto nell’articolo 50 PP-LStrI dell’avamprogetto della CIP-N è errato dal profilo della sistematica, in quanto riguarda le condizioni per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente. Le vittime di violenza domestica sono persone per le quali è in corso una procedura d’asilo in Svizzera o già coinvolte in una procedura di ammissione provvisoria, pertanto non dovrebbero recarsi in Svizzera solo nel contesto del ricongiungimento familiare.

Partiti politici

L’Alleanza del Centro sostiene questa proposta. Il PEV accoglie favorevolmente il fatto che la modifica di legge promuova il pieno rispetto della Convenzione di Istanbul.

I Verdi sono favorevoli alla possibilità di ricorrere al Tribunale federale in caso di rifiuto della richiesta relativa ai casi di rigore, garantendo così un’ulteriore protezione giuridica alle vittime di violenza domestica.

L’UDC ritiene che non sia necessario modificare la LStrI. A suo parere l’articolo attuale lascia alle autorità un margine di manovra sufficiente per concedere la protezione nei casi necessari. In questo contesto, ricorda che già il titolo dell’iniziativa parlamentare si riferisce a un’applicazione del diritto vigente piuttosto che a una sua modifica.

23 RS 142.201