Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/79: Pa.Iv. Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio · 62 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 23Fedlex · Rapporto sui risultati
Il Cantone AG afferma che questa disposizione non è opportuna nemmeno alla luce della protezione delle vittime, soprattutto perché sarebbe in contraddizione con l’intenzione di base della LStrI, in particolare con l’integrazione. Per le vittime di violenza domestica, nello specifico, l’acquisizione di una lingua nazionale secondo modalità adattate alla loro situazione personale e un’adeguata partecipazione alla vita economica creerebbero le basi per una vita autodeterminata e permetterebbero alla vittima di affermarsi in modo indipendente nella società locale. Inoltre, l’esperienza traumatica della violenza domestica o le circostanze specifiche di tali situazioni potrebbero inoltre essere prese in considerazione nel contesto della valutazione della proporzionalità.
Secondo il Cantone AG, questa disposizione genererebbe un notevole onere amministrativo aggiuntivo. Pertanto, se questo capoverso venisse mantenuto, chiede che, in considerazione del lavoro aggiuntivo che comporta, almeno l’obbligo di approvazione della SEM venga stralciato senza essere sostituito e che questi casi rientrino quindi nella competenza cantonale.
I Cantoni AI, AR, FR, OW, SO e TI sono favorevoli alla cancellazione dell’articolo 50 capoverso 2bisPP-LStrI e suggeriscono al contempo di integrare l’articolo 77f OASA, che tiene esplicitamente conto delle vittime di violenza domestica. Un’esclusione generalizzata e categorica dell’esame dei criteri di integrazione «competenze linguistiche» e «partecipazione alla vita economica» non è a loro parere opportuna, soprattutto perché sarebbe in contrasto con il senso e lo scopo della LStrI. Per le vittime di violenza domestica, in particolare, l’acquisizione di una lingua nazionale secondo modalità adattate alla loro situazione personale e un’adeguata partecipazione alla vita economica creerebbero le basi per una vita autodeterminata e permetterebbero alla vittima di affermarsi in modo autonomia nella società locale. Secondo il Cantone OW, i criteri di integrazione non hanno un carattere penalizzante, ma sono misure appropriate per promuovere l’integrazione.
Il Cantone ZG ritiene che questa modifica non sia né necessaria né utile e che contraddica il senso e lo scopo della LStrI. Piuttosto, questo peggiorerebbe l’integrazione della vittima in Svizzera e il suo percorso verso l’indipendenza: in occasione di un esame, le autorità della migrazione potrebbero richiamare l’attenzione della vittima su questi importanti criteri di integrazione. Altrimenti, è molto più probabile che dopo tre anni le vittime si trovino improvvisamente ad affrontare un compito erculeo per soddisfare i criteri di integrazione menzionati.
Tuttavia, questi criteri di integrazione non dovrebbero influenzare la proroga del permesso, aspetto che dovrebbe essere precisato di conseguenza nell’articolo 50 capoverso 2bis( cfr. All. I per la proposta di formulazione).
Il Cantone BS ritiene la proposta comprensibile. Tuttavia, a suo parere, questo non deve indurre le persone interessate a non proseguire il loro processo di integrazione durante questo periodo entro limiti per essi ragionevoli. Inoltre, è importante tenere conto delle richieste e delle esigenze specifiche dei migranti, soprattutto durante il periodo di attesa, come le informazioni adeguate ai destinatari e l’accessibilità dei servizi.
Secondo il Cantone SO, sembra essenziale contrastare la minaccia dell’isolamento sociale e fornire o mantenere offerte di consulenza e sostegno (a bassa soglia) per le persone interessate in ogni fase del procedimento. La Confederazione e i Cantoni devono impegnarsi a informare i gruppi di destinatari di conseguenza. In caso di modifica della legge, si dovrebbero esaminare incentivi corrispondenti e misure di sensibilizzazione.
Il Cantone BL suggerisce di trovare una norma in base alla quale sia richiesta (e verificata) la necessaria integrazione anche per le vittime di violenza domestica in linea di principio fin dal momento del rilascio del permesso di dimora, ma allo stesso tempo si crei la possibilità di tenere conto di eventuali situazioni particolari. 23/38