Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/79: Pa.Iv. Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio · 62 pagine
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Secondo il Cantone TG, un’esclusione generalizzata dell’esame di questi criteri di integrazione è problematica e in contraddizione con il senso e lo scopo della LStrI. In particolare, nel caso delle vittime di violenza domestica, si deve incoraggiare l’acquisizione di una lingua nazionale e la partecipazione alla vita economica, tenendo conto delle circostanze personali, al fine di consentire rapidamente alle persone interessate di condurre una vita autodeterminata senza dipendenze.
Il Cantone TI osserva che andrebbero chiarite maggiormente, a livello di ordinanza o di istruzioni della SEM, le conseguenze per la persona che, alla fine del periodo di tre anni, non soddisfa i criteri di integrazione. Pertanto andrebbero specificati i requisiti richiesti in termini di grado di integrazione una volta trascorsi i tre anni, cosicché le autorità della migrazione dispongano di chiare indicazioni sugli sforzi concreti d’integrazione che la persona straniera deve effettuare.
Partiti politici
Il PEV accoglie favorevolmente il fatto che il calcolo del periodo di tre anni si basi sulla data di rilascio del permesso di dimora autonomo e per definire questo aspetto in modo ancora più chiaro, avanza una proposta ( cfr. All. I per la proposta di formulazione).
Secondo il PLR, le persone interessate devono continuare a perseguire con coerenza l’integrazione, nonostante la rinuncia per tre anni all’esame delle competenze linguistiche e della partecipazione alla vita economica o dell’acquisizione di una formazione. Non appena la persona non si trova più in una situazione di violenza, deve iniziare il processo di integrazione. Accordi di integrazione continui e rigorosi rappresentano misure orientate all’obiettivo e devono essere applicati nell’esecuzione come una disposizione imperativa e non protestativa.
Associazioni mantello nazionali
L’USS e l’UCS sono d’accordo con la proposta, perché ritengono che non sia realistico che le vittime di violenza, spesso deliberatamente isolate (a livello sociale) dagli autori e tenute lontane per anni dall’acquisizione di una lingua e dalle opportunità di lavoro, possano riprendersi dalle conseguenze della violenza nel giro di un anno, ad esempio.
L’USS raccomanda di chiarire la formulazione della legge in modo che il periodo di tre anni inizi a decorrere solo a partire dalla prima proroga del permesso di dimora e presenta una proposta in tal senso ( cfr. All. I per la proposta di formulazione).
L’UCS desidera sottolineare che, nell’attuazione della regolamentazione relativa ai casi di rigore, le possibili conseguenze dell’ottenimento dell’assistenza sociale ai sensi della legislazione sugli stranieri sono altrettanto centrali. L’estensione delle disposizioni relative ai casi di rigore non deve far sì che le vittime di violenza domestica che dipendono dall’aiuto sociale debbano temere di perdere il permesso di dimora perché usufruiscono di questo servizio. Le vittime di violenza domestica disoccupate, in particolare, sarebbero altrimenti esposte a una situazione di coercizione e pressione simile a quella attuale.
Conferenze e associazioni nazionali
CDI, KoFi, CSParità, CSVD e CDOS sono d’accordo con la proposta, perché ritengono che non sia realistico che le vittime di violenza, spesso deliberatamente isolate dagli autori e tenute lontane per anni dall’acquisizione della lingua e dalle opportunità di lavoro, possano riprendersi dalle conseguenze della violenza nel giro di un anno, ad esempio.