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Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 47 pagine

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Revisione OPEn «%ASFF_YYYY_ID»

a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;

b. un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili.

Art. 87h Proroga dei termini

Su richiesta del richiedente, l’UFE può prorogare i termini per la messa in esercizio e per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori, se:

a. il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente; e;

b. la richiesta viene presentata prima della scadenza del termine.

Art. 87i Determinazione definitiva del contributo d’investimento

Se al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l’UFE determina l’ammontare definitivo del contributo d’investimento sulla base dei costi d’investimento effettivamente sostenuti.

Art. 87j Versamento scaglionato del contributo d’investimento

1Il contributo d’investimento è versato in più tranche.

2L’UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l’ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all’articolo 87e (piano di pagamento).

3La prima tranche non può essere versata prima dell’inizio dei lavori.

4L’ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d’investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all’articolo 87e.

Titolo dopo l’art. 87j

Sezione 4: Criteri di calcolo

Inserire gli art. 87k–87m dopo il titolo della sezione 4

Art. 87k Costi d’investimento computabili

Sono computabili i costi d’investimento di cui all’articolo 61.

Art. 87l Costi non computabili

Non sono computabili in particolare i costi per:

a. le attività di informazione e relazioni pubbliche non disposte da un’autorità;