Progetto
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 47 pagine
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Revisione OPEn «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 83 Calcolo dei costi scoperti e del contributo d’investimento nel singolo
caso
1Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. bbisLEne), conformemente all’allegato 4 occorre calcolare se vi sono costi scoperti.
2Se il contributo d’investimento supera i costi scoperti, esso è ridotto proporzionalmente.
Art. 84–87
Abrogati
Titolo dopo l’art. 87
Capitolo 6a: Contributo d’investimento per gli impianti eolici
Sezione 1: Aliquota
Inserire dopo il titolo della sezione 1
Art. 87a
Il contributo d’investimento ammonta al 60 per cento dei costi d’investimento computabili.
Titolo dopo l’art. 87a
Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa
Inserire gli art. 87b e 87c dopo il titolo della sezione 2
Art. 87b Ordine di presa in considerazione
1Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di presentazione.
2Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d’investimento.
Art. 87c Lista d’attesa
1Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.