Progetto

Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 47 pagine

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Revisione OPEn «%ASFF_YYYY_ID»

2L’UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito in una lista d’attesa.

3Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti sono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

Titolo dopo l’art. 87c

Sezione 3: Procedura di domanda

Inserire gli art. 87d–87j dopo il titolo della sezione 3

Art. 87d Domanda

1La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento deve essere presentata all’UFE.

2Essa può essere presentata soltanto quando sono disponibili i risultati di misurazioni del vento e una perizia sul rendimento energetico nell’ubicazione dell’impianto eolico. Le misurazioni e la perizia sul rendimento devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato 2.4.

3La domanda deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.4.

Art. 87e Garanzia di principio

Se dall’esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’UFE accorda il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

a. l’ammontare del contributo d’investimento in per cento dei costi d’investimento computabili;

b. l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere;

c. entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;

d. il piano di pagamento secondo l’articolo 87j;

e. il termine entro il quale l’impianto deve essere messo in esercizio.

Art. 87f Notifica di messa in esercizio

L’obbligo di presentare una notifica di messa in esercizio è retto per analogia dall’articolo 55.

Art. 87g Notifica della conclusione dei lavori

1Al più tardi due anni dopo la messa in esercizio occorre presentare all’UFE una notifica di conclusione dei lavori.

2La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti: